Porte interne agevolate solo se di dimensioni diverse rispetto alle precedenti
La fornitura e posa in opera di porte interne a unità residenziali non fruiscono della detrazione del 50% in quanto considerate oggetto di arredo (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, se si tratta di intervento di variazione delle dimensioni di porte interne la detrazione si rende applicabile sia per l’intervento edile che per la fornitura delle porte come materiali accessori (anche se comprate da un soggetto terzo rispetto a chi fa i lavori in muratura) per l’ intervento di manutenzione straordinaria. Solo in tal caso, anche le spese per il loro acquisto rilevano ai fini della detrazione. Per quanto attiene alle aliquote Iva, anche le porte interne costituiscono beni significativi (tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999), per cui l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo al fine della distinzione dell’Iva al 10% rispetto a quella al 22%. In sostanza, occorre distinguere nell’importo complessivo di 3mila euro il valore delle porte interne e quella della manodopera per l’installazione.
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