Possibile non svalutare i titoli acquistati durante l’esercizio 2018
Deroghe alla svalutazione possibili anche per i titoli acquistati durante l’esercizio 2018. È uno dei chiarimenti più importanti contenuti nella versione definitiva, appena pubblicata dall’Organismo italiano di contabilità, dei documenti interpretativi 4 e 5, su svalutazione dei titoli e rivalutazione dei beni d’impresa, che tengono conto delle osservazioni ricevute nella consultazione terminata il 6 marzo scorso.
Si precisa anche che la facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.
Il documento 4 ribadisce che la facoltà di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, contenuta nell’articolo 20-quater del decreto legge 119/2018 (convertito con la legge 136/2018), può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati anche se iscritti nell’attivo circolante.
La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 numero 9 del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018. Per i primi si può mantenere (bilancio 2018) il valore d’iscrizione del bilancio 2017, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La norma intende eliminare - nel senso di sterilizzare - le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value.
Pertanto, la deroga non disattiva l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32, che consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato.
Si tratta di una facoltà che deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso, il titolo ibrido è valutato al fair value, senza procedere allo scorporo e, pertanto, senza valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal mercato.
Tuttavia, la versione definitiva del documento interpretativo precisa che la società, come previsto dall’Oic 32, può decidere di cambiare principio contabile, applicando l’Oic 29, e procedere allo scorporo del derivato dal titolo: in tal caso il derivato sarebbe valutato al fair value, mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra costo e mercato, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma in questione.
Altre precisazioni, di carattere formale, riguardano le perdite di carattere durevole, comprese quelle che si manifestano dopo la chiusura dell’esercizio, per le quali si fa riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oic 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Anche per i titoli oggetto di deroga restano inalterati i criteri di valutazione riferiti a costo ammortizzato e conversione dei titoli in valuta estera.
Infine, il documento rammenta che la norma stabilisce che, per le imprese di assicurazione, le modalità attuative sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (Ivass) con proprio regolamento che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni in questione, previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. L’Ivass ha emesso il regolamento 43/2019.