Controlli e liti

Possibilità di richiesta limitate per la difesa

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I dati del traffico telefonico acquisibili a posteriori non riguardano il contenuto delle comunicazioni. Tuttavia, nonostante la loro minore invasività rispetto alle intercettazioni, forniscono comunque notizie molto rilevanti. Si pensi al tempo, la durata, la frequenza delle chiamate, le utenze contattate, i codici Imei, gli intestatari delle schede Sim, l’ubicazione dell’utenza mediante la geolocalizzazione storica delle celle di aggancio.

Questi dati possono fornire indizi e conferme importanti per taluni reati tributari. Ad esempio, in caso di contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti caratterizzate normalmente dal rapporto diretto tra l’acquirente e il reale venditore (differente da colui che emette la fattura) può risultare rilevante la prova di telefonate dirette tra i due soggetti e non con l’emittente la fattura.

Pensiamo ancora alle ipotesi in cui gli inquirenti ritengano un soggetto terzo amministratore di fatto o concorrente nel reato commesso dall’imprenditore: è evidente che la presenza di continui rapporti telefonici con i fornitori e/o i clienti dell’azienda può risultare significativa per provare tale ruolo del terzo. Si pensi ancora alla rilevanza della localizzazione dei cellulari degli interessati attraverso le celle telefoniche nelle indagini per residenze fittizie di persone fisiche e giuridiche.

Proprio per l’invasività e la delicatezza di queste informazioni è previsto che esse possano essere richieste non solo dal Pm, ma anche dal difensore dell’indagato o imputato. Tuttavia la conservazione è garantita per 24 mesi (si veda l’articolo in alto) e i reati tributari dichiarativi si consumano l’anno successivo rispetto al periodo di imposta in cui eventuali operazioni illecite sono state commesse (fatture false, operazioni simulate e altre). Ne consegue che di queste informazioni raramente potranno beneficiare i contribuenti indagati. In altre parole il Pm potrà certamente richiederli nell’ambito della propria indagine, ma, nella maggior parte dei casi, ben difficilmente il difensore dell’indagato farà in tempo ad acquisire questi dati per provare ad esempio che l’imprenditore abbia avuto contatti diretti con il soggetto che ha emesso le fatture ritenute soggettivamente inesistenti o che dalla localizzazione sia possibile escludere la presenza in Italia.

Il problema evidentemente non si pone se i dati sono acquisiti dal Pm in quanto, confluendo nel relativo fascicolo, potranno essere consultati successivamente anche dalla difesa. Se invece il Pm non li ha acquisiti o non lo ha fatto per le utenze ritenute utili dal difensore sarà molto difficile che il contribuente interessato potrà beneficiare di tale opportunità in tempi così ristretti.

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