Adempimenti

Precompilata, rischio errore con le «Cu» non conguagliate

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Scade domani, sabato 7 luglio, il termine per la presentazione del modello precompilato 730/2018 al sostituto d’imposta. Ci sarà più tempo, invece, e precisamente fino al 23 luglio prossimo in caso di invio diretto alle Entrate o al Caf/professionista abilitato.

Considerato l’approssimarsi delle scadenze, appare dunque opportuno concentrare gli ultimi controlli prima dell’inoltro telematico specie sulle dichiarazioni dove le modifiche rispetto al modello precaricato dall’Agenzia sono state più numerose e di importo maggiormente elevato.

È, infatti, il caso di ricordare che possibili controlli postumi o blocchi al rimborso ( Provv. Ag. Entrate del 25 giugno 2018 ) potrebbero essere indirizzati proprio nei confronti di quelle dichiarazioni che presentano scostamenti rilevanti rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

Per quanto riguarda i familiari a carico, se questi sono stati indicati nella Cu del contribuente, il precompilato è in grado di segnalare l’eventuale incongruenza con la certificazione del familiare, qualora quest’ultimo abbia valicato la soglia di 2.840,51 euro. In questo caso, infatti, il precompilato avverte il contribuente della presenza di una Cu intestata al familiare che non gli consente di essere a carico, prevenendo così eventuali indicazioni errate in dichiarazione.

Per quanto attiene ai redditi di lavoro dipendente potrebbe essere che il sistema del precompilato, in presenza di più Cu non conguagliate, non riesca ad individuare esattamente i giorni da riportare al rigo C5 del Modello. Anche in questo caso appare un messaggio di alert che costringe il contribuente a intervenire, indicando “a mano” il dato fondamentale per il corretto calcolo delle detrazioni di lavoro, le quali, per l’appunto, vanno rapportate a giorni. Si ricorda, infatti, che andrà indicato il numero totale dei giorni inclusi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola. Da tenere presente che, attraverso il cassetto fiscale del contribuente è comunque sempre possibile recuperare (entrando nell’apposita sezione) le singole CU comunicate, qualora le stesse, per svariati motivi, non fossero in diretto possesso del contribuente.

Particolare attenzione va poi riposta alle spese sostenute per i lavori edili oggetto di agevolazione (65% e 50%). Il sistema riporta nel 730 solo le spese sostenute negli anni precedenti, lasciando nell’area di parcheggio quelle relative al 2017. Sarà il contribuente a dover indicare correttamente, sulla base dei documenti in proprio possesso, solo quelle agevolabili.

Occhio, infine, anche in caso di rimborso delle spese mediche. La detrazione, in presenza di rimborso, è circoscritta solo alle due ipotesi in cui lo stesso avvenga per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile, ovvero per effetto di premi di assicurazione non detraibili o di contributi non deducibili (Risoluzione 35/E del 2007).

In tutti gli altri casi la spesa rimborsata non conferisce il diritto alla detrazione; così, se la stessa viene sostenuta e rimborsata nell’anno, il sistema riporta direttamente il dato netto detraibile. Viceversa, se il rimborso è avvenuto nell’anno successivo (es. 2018) il precompilato propone la detrazione di tutto l’importo della spesa nell’anno di sostenimento (es. 2017), in previsione del fatto che il rimborso verrà tassato (ordinariamente o a tassazione separata) nell’anno successivo in quadro D (rigo D7 codice 4).

In tal caso, specie in ipotesi di importi elevati, potrebbe essere consigliabile la forzatura del dato, inserendo direttamente l’importo netto. La detrazione del 19% dell’importo speso a fronte della tassazione dell’intero rimborso l’anno dopo è operazione fiscalmente decisamente poco conveniente.

La check list per evitare errori

La check list

Agenzia delle Entrate, provvedimento 127084 del 25 giugno 2018

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