Controlli e liti

Prelevamenti, superflua la prova di inerenza

di Laura Ambrosi

Nelle indagini finanziarie per i prelevamenti non occorre dimostrare l’inerenza rispetto all’attività di impresa, risultando sufficiente la prova del transito in contabilità e l ’indicazione del beneficiario. A fornire questo chiarimento è l’ ordinanza 9761/2017 della Cassazione.

L ’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento fondato sulle indagini bancarie. In particolare, tra le diverse contestazioni dell’Ufficio, era stato rettificato il reddito poiché, per alcuni prelevamenti, il contribuente non aveva fornito prova dell’inerenza rispetto all ’attività di impresa.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, riteneva corretto l’operato dell’Agenzia.

La Ctr, sul punto, aveva osservato che la ripresa relativa alle uscite di cassa era fondata sull ’assenza di prova dell’inerenza rispetto all’attività di impresa.

Contro la decisione, la contribuente proponeva ricorso in Cassazione lamentando tra i diversi motivi che il giudice di appello aveva erroneamente applicato la norma in tema di presunzioni da indagini finanziarie: con la propria decisione, infatti, aveva preteso non soltanto l’indicazione dei beneficiari dei prelevamenti oggetto di contestazione, ma anche la dimostrazione del requisito di inerenza previsto dall ’articolo 109 del Tuir.

La Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza. È stato innanzitutto ricordato che in tema di Iva, l’articolo 51 del Dpr 600/73, consente all ’amministrazione finanziaria di rettificare su base presuntiva la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti bancari dallo stesso intrattenuti. Tuttavia se è fornita prova che le “uscite di cassa” riguardino assegni regolarmente contabilizzati nelle scritture dell ’impresa e siano fornite le giustificazioni sul “transito” in contabilità, la presunzione deve ritenersi superata.

La decisione della Ctr aveva invece erroneamente introdotto un ulteriore onere probatorio legato all ’inerenza della movimentazione finanziaria, nonostante in tema di indagini bancarie ciò non sia previsto da alcuna norma.

Il requisito di inerenza contenuto nell ’articolo 109 del Tuir è relativo alle componenti negative del reddito di impresa e si tratta di una previsione ben differente dal tipo di accertamento effettuato. Da qui l ’accoglimento della tesi della contribuente.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 9761 del 18 aprile 2017

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