1. In sintesi
Il prossimo 30 maggio scade il termine per prenotare il credito d’imposta sugli investimenti effettuati o da effettuare nella Zes unica dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
L’incentivo, disciplinato dall’articolo 16 del Dl 124/2023, ha esordito nel 2024 ed è stato prorogato al 2025 dall’articolo 1, commi 485-491 della legge di Bilancio 2025 con un limite di spesa complessivo pari a 2,2 miliardi di euro opportunamente integrabile.
L’edizione 2025 del credito d’imposta Zes prevede, infatti, la possibilità che le Regioni, a valle della procedura di riparto, attingano alle risorse dei programmi di politica di coesione europea relativi al periodo 2021-2027 per finanziare l’incentivo in caso di insufficienza, a condizione che ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e che siano rispettate procedure, vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dai programmi, nonché previa comunicazione al dipartimento per le Politiche di coesione entro il 15 gennaio 2026.
L’iter di accesso all’agevolazione prevede i seguenti step:
- invio all’agenzia delle Entrate della comunicazione per la fruizione, attestante gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e che si intendono effettuare entro il 15 novembre 2025 (dal 31 marzo al 30 maggio 2025);
- a pena di decadenza dall’agevolazione, invio all’agenzia delle Entrate della comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione per la fruizione in misura non superiore a quanto comunicato nella comunicazione per la fruizione (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025);
- pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che stabilirà la percentuale di credito effettivamente spettante, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative (entro il 12 dicembre 2025).
2. Le imprese beneficiarie
Il credito d’imposta Zes unica è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. “Zes unica”), che comprende le zone assistite delle seguenti regioni, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue;
- Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue.
Non possono accedere al beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (Ue) 651/2014.
Sono, inoltre, escluse le imprese che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica (codici Ateco 24.1);
- industria carbonifera (codici Ateco 05.1);
- industria della lignite (codici Ateco 05.2);
- trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici Ateco 49, 50, ad esclusione dei codici 50.10.00 e 50.30.00, e 51);
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche (codici Ateco 35.11, 35.12 e 35.13);
- banda larga;
- settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici Ateco 64, 65 e 66).
Ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della pesca e dell’acquacoltura (per questi ultimi due limitatamente alle Pmi) si applica il credito d’imposta Zes agricoltura 2025, disciplinato dall’articolo 16 bis del Dl 124/2023, anch’esso prorogato dai commi 544-546 della legge di Bilancio 2025, entro un plafond di spesa massima di 50 milioni di euro.
Nel modello di comunicazione per la fruizione, approvato con provvedimento del direttore delle Entrate n. 25972/2025, il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso di tutti i requisiti soggettivi, oltre che oggettivi, previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d’imposta.
3. Quali investimenti sono ammissibili
Gli investimenti agevolabili sono inerenti all’acquisizione di beni strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, come definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (Ue) 651/2014:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Gli investimenti in beni strumentali ammissibili ricadono nelle seguenti fattispecie:
- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (fattispecie classificabili nelle voci BII.2 e BII.3 dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio);
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di beni immobili strumentali ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva, anche in assenza di requisito di novità (sono ammissibili gli immobili già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica).
Terreni e fabbricati sono soggetti al limite del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato: “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.
Il requisito di strumentalità comporta l’automatica esclusione dal beneficio dei beni autonomamente destinati alla vendita, dei beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e dei materiali di consumo.
I progetti di investimento sono agevolabili in presenza di costi almeno pari a 200mila euro e fino a un massimale di 100 milioni di euro cadauno.
La proroga del credito d’imposta Zes unica disposta dalla legge di Bilancio 2025 premia gli investimenti “effettuati” dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Per individuare il momento di effettuazione, nonché il valore dei beni agevolabili, si tiene conto, a prescindere dai principi contabili adottati, degli articoli 109, commi 1 e 2 e 110 del Tuir in forza del richiamo operato dall’articolo 3 comma 4 del Dm 17 maggio 2024:
- per i beni mobili assume rilievo la data di consegna o spedizione;
- per i beni immobili assume rilievo la data di stipula dell’atto;
- se diversa e successiva assume rilievo la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
- il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Dall’ambito di applicazione temporale del credito d’imposta Zes unica restano, dunque, esclusi gli investimenti che si considerano “effettuati” dal 16 novembre al 31 dicembre 2025.
Non possono, inoltre, essere agevolati gli investimenti oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del Dl 124/2023 (nella dichiarazione sostituiva di atto notorio della comunicazione per la fruizione il legale rappresentante sottoscrive questo requisito alla lettera h).
Il provvedimento del direttore delle Entrate n. 25972/2025 del 31 gennaio 2025, che approva i modelli di comunicazione, estende l’ambito applicativo dell’incentivo a due particolari fattispecie:
- gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 in relazione ai quali vi sono acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023).
Le fatture di acconto emesse dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 su investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, sono segnalate, nel quadro E sezione I della comunicazione preventiva, barrando la casella 6.
4. Procedura di accesso al credito d’imposta
L’iter di fruizione del credito d’imposta è articolato nei seguenti passi fondamentali:
- invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, dal 31 marzo al 30 maggio 2025;
- invio della comunicazione integrativa del credito d’imposta, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025;
- pubblicazione, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, dalla percentuale di credito effettivamente spettante, entro il 12 dicembre 2025;
- eventuale trasmissione della certificazione del revisore legale dei conti, corredata da eventuali fatture di acconto antecedenti al 1° gennaio 2025, al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, entro 30 giorni dal provvedimento di cui al punto precedente.
La comunicazione per la fruizione consente di prenotare il credito d’imposta Zes sulla base delle spese già sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti da realizzare entro il 15 novembre 2025.
Nel modello sono richiesti dati sul progetto d’investimento iniziale, sulla struttura produttiva, sugli investimenti in beni strumentali, su eventuali altre agevolazioni concesse o richieste sulle medesime spese e sulle fatture elettroniche ricevute.
Dal 31 marzo al 30 maggio 2025 è sempre possibile inviare una nuova comunicazione: l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte le precedenti.
Particolare attenzione va prestata nel caso in cui la comunicazione risulti scartata dal servizio telematico in prossimità della scadenza del 30 maggio:
- in caso di scarto della comunicazione trasmessa dal 26 maggio al 30 maggio 2025, è possibile procedere alla ritrasmissione entro il 4 giugno 2025;
- in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito inviare una nuova comunicazione dopo il 30 maggio 2025.
Nella comunicazione integrativa, necessaria a pena di decadenza dall’agevolazione, deve essere attestata l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella comunicazione per la fruizione.
La comunicazione integrativa ha la finalità di attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’effettuazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti ammissibili al credito d’imposta Zes unica.
Il contenuto dell’integrativa contempla dati aggiuntivi rispetto alla comunicazione per la fruizione: l’indicazione degli estremi della certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (quadro E sezione II) e l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5 del Dlgs 159/2011 (quadro C).
Anche l’integrativa può essere ritrasmessa validamente nei 5 giorni successivi, entro il 7 dicembre 2025, a seguito dello scarto del modello, non in caso di scarto dell’intero file.
Entro 10 giorni dal termine di trasmissione delle comunicazioni, il provvedimento del direttore delle Entrate renderà nota la percentuale di credito effettivamente spettante, rapportando il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle integrative.
La legge di Bilancio 2025 ha ampliato il contenuto del provvedimento, disponendo che contenga le seguenti informazioni sull’adozione della misura, dettagliate per regione del Mezzogiorno e per categorie di microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- il numero delle comunicazioni integrative inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
- l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto.
Per gli investimenti non documentati da fatture elettroniche o effettuati in locazione finanziaria vige l’obbligo di trasmissione della certificazione del revisore legale dei conti, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
5. Le regole di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta Zes unica è ammesso esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, da presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo “7034”, istituito con la risoluzione 39/E/2024.
Il dies a quo per la fruizione del credito non è sempre contestuale al riconoscimento del credito dall’amministrazione finanziaria.
Per la quota corrispondente agli investimenti sui quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute allo Sdi le relative fatture elettroniche, la compensazione è ammessa dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con la percentuale di riparto e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta di riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Per la quota corrispondente agli investimenti non documentabili tramite fatture elettroniche e/o acquisiti in locazione finanziaria, la compensazione è ammessa dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta dell’agenzia delle Entrate in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari;
In caso di credito d’imposta superiore a 150 mila euro (il superamento della soglia va verificato sommando l’eventuale credito Zes unica 2024 con quello 2025), la compensazione è ammessa espletate le verifiche antimafia previste dal Dlgs 159/2011 ed è obbligatoria la compilazione del quadro C della comunicazione integrativa.
6. La compilazione del modello di comunicazione per la fruizione
Il modello di comunicazione per la fruizione, aggiornato il 28 marzo 2025, è composto da:
- il frontespizio, recante i dati dell’impresa beneficiaria;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità al credito d’imposta ZES previsti dalla normativa europea e nazionale;
- il quadro A “Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta” (un modulo per ogni progetto di investimento);
- il quadro B “Dati della struttura produttiva” (un modulo per ciascuna struttura produttiva destinataria del progetto o dei progetti di investimento);
- il quadro D “Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis””;
- il quadro E sezione I “Estremi fatture”, relativo alle fatture già ricevute dal sistema di interscambio SDI alla data di trasmissione telematica del modello.
Il frontespizio
Le istruzioni specificano che: “Nel riquadro vanno riportati i dati dell’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta. Va indicato il codice fiscale (e non la partita Iva) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell’impresa”. Per annullare gli effetti di una comunicazione già inviata è previsto il riquadro “Rinuncia totale al credito d’imposta”.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Le istruzioni precisano che:
- la dichiarazione di cui alla lettera r) va barrata esclusivamente in presenza di altri aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis”;
- la dichiarazione di cui alla lettera s) va barrata solo in caso di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.
La dichiarazione di cui alla lettera v), è una novità rispetto ai modelli di comunicazione Zes Unica 2024: segnala la presenza di investimenti ricompresi nel Regolamento (Ue) n. 2024/795 (c.d. Regolamento “Step”), per i quali va barrata la casella 11 del rigo B2 ed è previsto un incremento delle intensità di aiuto del +5%.

Il quadro A
In ciascun modulo del quadro A devono essere indicati i dati relativi a un progetto d’investimento oggetto di agevolazione. In caso di compilazione di più moduli le istruzioni precisano che “il rigo A1 va compilato solo sul primo modulo, riportando l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione”.
Il quadro A è suddiviso in quattro sezioni:
- sezione I, dati relativi a tutti i progetti di investimento (rigo A1);
- sezione II, dati di carattere generale dello specifico progetto di investimento (rigo A2);
- sezione III, ambito di attività (rigo A3); sezione IV, descrizione dello specifico progetto di investimento.
Le caselle da 1 a 4 del rigo A2 contengono i dati sul progetto d’investimento iniziale:
- casella 1, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- casella 2, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- casella 3, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- casella 4, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente.
Nella casella 5 va indicato il numero delle strutture produttive destinatarie dello specifico progetto di investimento.
Le caselle 6 e 7 forniscono indicazioni sulla finestra temporale di effettuazione del progetto, reale o stimata.
Nella casella 8 va esposto il costo complessivamente stimato del progetto di investimento, al netto dell’Iva salvo le ipotesi di indetraibilità, nel rispetto del limite massimo di 100 milioni di euro per progetto e della soglia di accesso all’agevolazione di 200.000 euro.
Al rigo A2, casella 9, va indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta.
Le istruzioni precisano che “nel rigo A2, colonne 10 e 11, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella colonna 12, va riportata la differenza tra l’importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11”. Al rigo A3 va indicato l’ambito tematico di realizzazione dell’investimento.
Le istruzioni avvertono che la sezione IV, in forma libera con minimo 300 caratteri di descrizione del progetto di investimento, è obbligatoria.

Il quadro B
In ciascun modulo del quadro B devono essere indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento.
Il rigo B1, in cui va indicato il numero del modulo del quadro A associato, consente il collegamento fra struttura produttiva e progetto d’investimento.
Il quadro B è suddiviso in tre sezioni:
- sezione I, dati sull’ubicazione della struttura produttiva;
- sezione II, dati sugli investimenti e il credito d’imposta;
- sezione III, elenco dei beni strumentali.
La casella “Struttura non operativa” della sezione I va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non sia ancora insediata nella Zes unica. Al rigo B2, vanno riportati i dati di localizzazione della struttura produttiva e il codice Ateco 2025 dell’attività economica svolta.
Le istruzioni raccomandano, onde evitare lo scarto della comunicazione, di verificare che il codice comune e il codice attività siano presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’agenzia delle Entrate. La nuova casella 11 del rigo B2 va barrata in presenza di un investimento rientrante nel Regolamento (UE) n. 2024/795 (c.d. Regolamento “STEP”), per il quale è previsto un incremento delle intensità di aiuto del +5%.
Le istruzioni al modello precisano che eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima struttura produttiva, non rientranti nel Regolamento “Step”, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B. La sezione II espone i dati degli investimenti realizzati o da realizzare distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. Al rigo B13 vanno indicati i costi delle attrezzature se non sono strettamente correlati a impianti o macchinari acquisiti nell’ambito del progetto. Infine, la sezione III rappresenta l’ammontare complessivo dei costi dei beni distinti per tipologia di investimento. Il costo dei terreni e immobili strumentali va indicato al rigo B35, insieme ai beni mobili non classificabili ai righi da B30 a B34.

Il quadro D
Il quadro va compilato esclusivamente nel caso in cui, in relazione agli stessi beni strumentali oggetto di credito d’imposta, siano state ottenute oppure richieste:
- altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato (codice 2 a colonna 9);
- aiuti di Stato o aiuti “de minimis” (codice 1 a colonna 9).
A proposito di cumulo, il credito d’imposta Zes unica è cumulabile, con effetti retroattivi al 2024, col credito d’imposta Transizione 5.0, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina 5.0 dalla legge di Bilancio 2025 (vedasi anche la Faq 8.7 versione 10 aprile 2025).
In tal caso, il credito d’imposta 5.0 andrà indicato in colonna 9 col codice 2, trattandosi di una misura di carattere generale e non selettiva (vedasi la Faq 8.2 versione 10 aprile 2025).

Il quadro E – sezione I
Nel quadro E devono essere indicati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal sistema di interscambio Sdi alla data di trasmissione telematica della comunicazione.
In presenza di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, le istruzioni richiedono di barrare la casella 6.
Per gli investimenti in relazione ai quali siano stati versati acconti prima del 1° gennaio 2025 è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- nella certificazione il revisore deve attestare che le spese rappresentano un acconto sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- le fatture di acconto devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.



