Imposte

Prenotazioni a fine 2020 con plafond ridotti

Valgono i tetti della legge 178. Il risparmio d’imposta complica i calcoli del cumulo

di Luca Gaiani

Gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, senza prenotazione precedente, sfruttano sempre la legge 178/2020. L’agenzia delle Entrate pare escludere, per gli acquisti del primo semestre 2021, prenotati tra il 16 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno, la possibilità di sfruttare i residui plafond di spesa della legge 160.

La circolare 9/E/2021, pur in assenza di disposizioni transitorie nel passaggio tra la legge 160/2019 e la legge 178/2020, ritiene che in presenza di “prenotazioni” (ordine e acconto del 20%) entro il 15 novembre 2020, gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2021 siano agevolabili con la legge 160/2019. In mancanza di una simile prenotazione, si passa obbligatoriamente nella legge 178/2020.

Quest’ultima tesi impedisce, se presa alla lettera, di sfruttare ancora i plafond di spesa della legge 160/2019 anche da parte dei contribuenti che la prenotazione l’hanno effettuata a dicembre 2020 e che potrebbero avere interesse ad applicare tale norma. Se è vero, infatti, che la legge 178/2020 concede percentuali di credito più elevate, non va trascurato che, dopo aver esaurito il plafond del primo scaglione (2,5 milioni al 50%), è certamente più opportuno porre gli investimenti del primo semestre 2021 sotto la legge 160 (altri 2,5 milioni al 40%), anziché nella legge più recente (percentuale del 30%). Il punto meriterebbe un ulteriore intervento dell’Agenzia.

Un altro passaggio della circolare che andrebbe precisato riguarda il cumulo tra tax credit e altri contributi. Cumulo che è consentito purché il totale del beneficio non superi il 100% del costo, tenendo conto del risparmio fiscale ascrivibile alla intassabilità Ires e Irap del credito di imposta.

L’Agenzia ritiene che, per effettuare il confronto con la soglia, occorra sommare i contributi al credito di imposta «maggiorato del suddetto risparmio di imposta», come se l’intassabilità corrispondesse ad un rimborso di imposte sui redditi. Il credito, cioè, andrebbe valorizzato al 127,9% (dove 27,9% è la somma delle aliquote Ires e Irap), mentre a nostro avviso l’esenzione fiscale comporta semplicemente che il credito di 100 valga sempre 100 (anziché 72,1 come avviene per i contributi tassati) e non invece 127,9 come indica la circolare.

Qualora il totale delle agevolazioni superi il 100% del costo, il credito va ridotto onde ricondurre la somma agevolata al suddetto limite del 100%. Il tax credit “massimo” (T.C.%) si determina, in questi casi, con la formula seguente, dove CO% è la percentuale del contributo in conto impianti rapportato al costo del bene. T.C.% = [(1 – CO%) : 1,279].

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