Finanza

Prestiti fino a 25mila euro, l’errata compilazione costa la revoca (e le sanzioni)

La restituzione deve tenere conto dell’Equivalente sovvenzione lordo (Esl)

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di Gabriele Ferlito

La compilazione del modulo per la richiesta della garanzia al 100% sui «mini finanziamenti» (articolo 13, comma 1, lettera m, del Dl 23/2020) si sta dimostrando un’operazione meno semplice di quanto previsto (e di quanto verosimilmente fosse nelle intenzioni del legislatore).

La questione è delicata anche perché un’erronea compilazione del modulo può portare, come specificato nel punto 9 dello stesso, alla revoca dell’agevolazione fruita, con obbligo di riversamento al Fondo di garanzia di un importo pari all’aiuto ottenuto, nonché di pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 9 del Dlgs 123/1998.

In particolare, tale disposizione, formulata nell’ambito della normativa per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, stabilisce che:
1) in assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi;
2) in caso di revoca degli interventi, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito.

La determinazione del valore
Ma come si determina il valore dell’aiuto ottenuto (e delle sanzioni parametrate all’aiuto), considerato che nel caso dei mini finanziamenti in esame l’aiuto è rappresentato dalla fruizione gratuita di una garanzia statale sulla totalità del finanziamento?

La risposta è da ricercare nel concetto di Equivalente sovvenzione lordo (Esl), che rappresenta un parametro introdotto dalla Commissione europea con l’obiettivo di rendere omogenee tutte le forme di aiuti concessi alle imprese dai diversi Stati membri, al fine di evitare squilibri e diversità di trattamento. Molto in breve, l’Equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell’agevolazione concessa ad un’impresa, al lordo delle tasse. Grazie al concetto di Equivalente sovvenzione lordo è possibile ricondurre tutte le forme di aiuti ad un’unica unità di misura, che rende confrontabili i diversi regimi di aiuto, calcolati in percentuale sull’importo dell’investimento.

Con specifico riferimento alle garanzie concesse dal Fondo Pmi in base alle diverse disposizioni del Dl 23/2020 (compresa la garanzia al 100% sui mini finanziamenti), il valore dell’Esl sviluppato dall’intervento del Fondo è dato dalla differenza tra il costo di una garanzia “privata” reperita sul mercato ed il costo della garanzia pubblica (quest’ultima pari a zero nel caso dei mini finanziamenti garantiti gratuitamente al 100%). Tale valore dipende da una serie di variabili:
a) percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento (nel caso del mini finanziamento, pari al 100%);
b) fattore di rischio (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità);
c) incidenza dei costi amministrativi;
d) remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia;
e) valore del tasso di riferimento comunitario;
f) durata dell’operazione finanziaria da garantire.

Per facilitare gli operatori nel calcolo dell’Esl, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia Pmi, reperibili sul relativo sito Internet (www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative), vengono fornite due tabelle - che si applicano rispettivamente alle «Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante» (quindi ai prestiti per esigenze di liquidità) e alle «Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti» - dalle quali è possibile ricavare l’Esl di riferimento sulla base delle precedenti variabili.

L’individuazione dell’Esl relativo alla garanzia fruita sul finanziamento rappresenta pertanto un valore che è bene conoscere, al fine di preventivare le conseguenze di eventuali contestazioni sulla misura di aiuto goduta.

Non solo, perché la conoscenza del valore dell’Esl assume rilevanza determinante per tutte le ipotesi di cumulo dell’aiuto in esame con altre misure agevolative costituenti aiuti di Stato. Infatti, sul piano dei principi generali, va notato che, salvo espressi divieti nelle relative normative, gli aiuti aventi ad oggetto i medesimi costi possono essere cumulati tra loro, ma a condizione che tale cumulo non comporti il superamento di prefissate intensità massime di aiuto previste nei relativi regolamenti comunitari.

Così, solo per fare un esempio, qualora le somme ottenute con il mini finanziamento previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera m, del Dl 23/2020 vengano utilizzate per effettuare un investimento che può godere del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (anch’esso sottoposto al regime degli aiuti di stato), l’importo massimo del credito di imposta di cui si chiede il riconoscimento con l’invio del relativo modello all’agenzia delle Entrate (nella misura del 45% per le piccole imprese) andrà ridotto dell’Esl relativo alla garanzia fruita sul finanziamento.

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