Prima casa, sì al tax credit per il riacquisto tra la vendita delle due frazioni di immobile
Spetta il credito d’imposta conseguente al riacquisto della prima casa se il contribuente:
•vende una porzione della casa di sua proprietà, risultante da un frazionamento catastale (mantenendo il diritto di proprietà della restante porzione);
•entro un anno compra un’altra prima casa;
•nell’anno successivo a questo nuovo acquisto, vende la restante porzione risultante dal frazionamento.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 496/2020.
Il credito d’imposta di cui si parla in questo documento di prassi è quello disciplinato dall’articolo 7 della legge 448/1998: ai contribuenti che provvedono ad acquisire (con l’agevolazione prima casa), a qualsiasi titolo, un’altra casa di abitazione, entro un anno dall’alienazione dell’immobile il cui acquisto beneficiò dell’agevolazione “prima casa”, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Tale credito non può essere di ammontare superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione.
In altri termini, si immagini che Tizio nel 2007 abbia comprato un’abitazione con l’agevolazione prima casa assolvendo l’imposta di registro di 2.400 euro; e che, nell’ottobre 2019, Tizio abbia venduto detta abitazione e nel giugno 2020 abbia comprato un’altra “prima casa” con un contratto di compravendita per il quale sarebbe dovuta un’imposta di registro di 1.900 euro. In questa fattispecie si forma un credito d’imposta pari a 1.900 euro. Se, invece, per la compravendita del 2020, fosse dovuta imposta di registro per euro 3.700, il credito d’imposta sarebbe del valore di 2.400 euro.
Il credito d’imposta, peraltro, non si origina solo con lo schema «acquisto + vendita + riacquisto entro un anno», ma anche con lo schema «acquisto + nuovo acquisto + vendita entro un anno». In altre parole: si pensi a Tizio che, nel 2007, abbia comprato un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” assolvendo l’imposta di registro di 3.600 euro; se egli, nell’ottobre 2019, compra un’altra abitazione, può nuovamente avvalersi dell’agevolazione prima casa (pur essendo ancora proprietario dell’abitazione precedente) a condizione che, entro un anno dal nuovo acquisto, venda la casa comprata nel 2007. In tale ipotesi, qualora, nell’acquisto del 2019, l’imposta di registro fosse dovuta per 2.700 euro, il credito d’imposta è di euro 2.700; se invece fosse stata dovuta per 4.400 euro, il credito d’imposta sarebbe di 3.600 euro.
Nell’ambito di questo indubbiamente intricato panorama normativo, si inserisce dunque la risposta a interpello 496, inerente al caso della vendita frazionata di un appartamento comprato con l’agevolazione prima casa, con la particolarità che l’atto di riacquisto interviene dopo la vendita della prima frazione e prima la vendita della restante frazione.
Ebbene, come detto, l’Agenzia riconosce il credito d’imposta in questa fattispecie, a condizione che il riacquisto intervenga entro un anno dalla vendita della prima frazione e che l’alienazione della restante frazione avvenga entro un anno dalla data dell’atto di riacquisto.