Principi contabili Ias per tutte le società (ma sarà davvero così?)
Si allargano le possibilità di utilizzo dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, ma bisognerà vedere in concreto se le società italiane sceglieranno di sfruttare questa chance. Per adesso, il quadro normativo generale non sembra far presagire a un'immediata inversione di rotta.
Il decreto competitività (Dl 91/2014, convertito dalla legge 116) si occupa anche dell'adozione degli Ias/Ifrs, ampliandone la possibilità di utilizzo alle società "chiuse" (non quotate) per le quali era prevista, dal Dlgs 38/2005, l'emanazione di un decreto ministeriale, mai emanato.
In sintesi, il decreto legislativo del 2005 ha previsto l'applicazione obbligatoria degli Ias per le società quotate e le banche, e l'applicazione facoltativa per le società incluse in un bilancio consolidato di quotate e per quelle che redigono il consolidato, comprese quelle incluse nello stesso. Sono escluse le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Per le altre società, la possibilità di adottare gli Ias era subordinata all'emanazione, mai avvenuta, di un decreto congiunto dei ministeri Finanze e Giustizia: il Dl 91/2014 elimina tale previsione e, pertanto, tutte le imprese che redigono il bilancio in forma completa possono adottare gli Ias.
Questo quantomeno in linea teorica, perché l'applicazione pratica della liberalizzazione è piuttosto diversa. Infatti, l'applicazione degli Ias deve essere meditata perché impone il coinvolgimento di molteplici strutture dell'impresa: non si tratta soltanto di risolvere problemi meramente contabili e amministrativi, ma di coinvolgere, per esempio, gli uffici commerciali per verificare se i contratti stipulati con la clientela consentono di contabilizzare i "ricavi" al pari di quanto fatto in base alla prassi nazionale. Molte società, che da anni utilizzano gli Ias, hanno dovuto sostituire i contratti di vendita, che per gli Ias sarebbero stati contabilizzati quali contratti di noleggio/affitto o prestito, con altri contratti che consentono anche in base agli Ias di contabilizzare i ricavi come in precedenza.
L'applicazione degli Ias comporta la soluzione di alcuni problemi, resa complicata dal fatto che si tratta di principi contabili di base che necessitano d'interpretazioni che non possono essere effettuate dai singoli Stati, ma sono curate dall'Ifric. A questo si devono aggiungere i continui aggiornamenti e le periodiche modifiche operate dallo Iasb, che non aiutano ad avere un quadro sufficientemente stabile.
Non si deve dimenticare che gli Ias nascono nel contesto anglosassone, diverso dal nostro, e pertanto devono essere "calati" nelle situazioni interne, tenendo conto anche dei vincoli giuridici, nonché fiscali. Questo è confermato anche dalla sorte riservata ai principi contabili internazionali destinati alle imprese di minori dimensioni predisposti dallo Iasb, che non hanno avuto fortuna.
Inoltre, l'applicazione degli Ias deve essere valutata anche nel contesto dell'evoluzione delle direttive contabili comunitarie, perché l'Italia, al pari degli altri paesi Ue, deve recepire la direttiva contabile n. 34/13 che sostituisce - a partire dal 2016 - le direttive quarta e settima, relative a bilanci di esercizio e consolidati.
Infine un'ulteriore considerazione: finora vi era una differenza sostanziale "di importanza" tra principi contabili nazionali e internazionali. Infatti, gli Ias sono adottati dall'Unione europea mediante regolamento e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ricevendo, pertanto, un riconoscimento giuridico che li pone al di sopra delle leggi nazionali.
I principi contabili nazionali, invece, non hanno mai avuto un riconoscimento ufficiale, anche se ormai da anni il loro utilizzo (o non utilizzo) è passato più volte anche al vaglio dei tribunali nel caso d'impugnative di bilancio. Questa situazione è ora cambiata. Infatti, lo stesso decreto legge n. 91/2014 contiene il riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), in ambito nazionale e internazionale, quale standard setter nazionale.
L'Oic è confermato in via legislativa quale organismo italiano di riferimento in materia di principi contabili e, pertanto, emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile. Inoltre, fornisce supporto all'attività del parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile e, se previsto, esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Oic persegue finalità d'interesse pubblico, agisce in modo indipendente e riferisce annualmente al Mef circa l'attività svolta. Questo conferisce ai principi contabili nazionali ulteriore dignità e importanza in quanto emanati da un organismo riconosciuto dal legislatore.