Controlli e liti

Processo telematico con meno vincoli, appello via Pec anche dopo il ricorso cartaceo

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di Andrea Taglioni

La notifica dell’atto di appello tramite posta elettronica certificata (Pec) è valida anche se nel precedente grado di giudizio il processo era iniziato in modalità cartacea. Ciò in considerazione non solo del fatto che la costituzione in giudizio ha sanato l’eccepito vizio per il raggiungimento dello scopo, ma soprattutto perché con la norma interpretativa contenuta nell’articolo 16 del Dl 119/2018 legislatore ha chiarito la piena libertà per le parti del processo tributario di utilizzare procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti a prescindere dalla modalità prescelta dalla controparte. È quanto precisa la sentenza 678/16/2019 del 12 febbraio della Ctr Lazio ( clicca qui per consultarla ): una delle prime pronunce che ha dato rilevanza, anche per il passato, alla norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto fiscale con la quale si è posto fine all’irrilevanza processuale, nelle more della facoltà dell’utilizzo del processo tributario telematico (Ptt), della scelta di costituirsi o di notificare gli atti di appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, il quale aveva magari preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea.

Con ricorso notificato a mezzo Pec, il concessionario della riscossione e l’agenzia delle Entrate impugnavano la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso in relazione all’eccepita illegittimità degli avvisi di intimazione per la mancata notifica degli atti presupposti.

Nel costituirsi in giudizio il contribuente contestava l’inammissibilità dell’atto di appello poiché la l’instaurazione del giudizio mediante il rito telematico risultava una scelta diversa da quella fatta dal ricorrente, che aveva scelto la modalità cartacea.

Muovendo da tali premesse i giudici preliminarmente ricordano, richiamando il principio giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite (sentenza 7665/2016), che in tema di vizi di notifica a mezzo Pec, la nullità non può essere pronunciata nel caso in cui la notificazione ha raggiunto lo scopo. E ciò, anche in ragione del fatto che il mero vizio procedimentale non ha recato nessun pregiudizio del diritto di difesa.

Ripercorrendo, quindi, il percorso normativo che ha portato alla digitalizzazione delle fasi della notifica e del deposito dei ricorsi la Commissione ha recepito, in virtù della norma di interpretazione autentica, che indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, le parti possono avvalersi delle modalità telematiche sia per le notifiche del ricorso o dell’appello, che per il deposito degli atti processuali.

Ctr Lazio, sentenza 678/16/2019

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