Controlli e liti

Processo telematico, il ricorso cartaceo esclude l’iter digitale

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di Antonio Iorio

Alla presentazione del ricorso in formato cartaceo deve seguire, a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio con analoghe modalità non potendosi avvalere del processo telematico. Analogamente, se nel primo grado di giudizio non è stato utilizzato il processo telematico, il successivo appello dovrà essere depositato in modalità cartacea. Sono queste le principali questioni procedurali che si stanno presentando in varie commissioni tributarie a seguito dell’entrata in vigore del processo telematico.

Ma vediamo in concreto i termini di queste delicate problematiche. Il decreto ministeriale n. 163/2013, che ha disciplinato il processo tributario telematico, prevede che il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via Pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit). È poi previsto che la parte resistente si costituisca con le stesse modalità, richiamando espressamente il comma di riferimento per il deposito da parte del ricorrente.

Da una lettura congiunta dei due commi della norma, secondo varie commissioni tributarie, si evince che solo nell’ipotesi in cui la prima notifica avvenga mediante Pec e quindi la conseguente costituzione avvenga attraverso il Sigit, anche parte resistente dovrà utilizzare il citato Sigit.

Nella diversa ipotesi, invece, di notifica con canali tradizionali (posta, deposito), quindi non Pec, anche la controparte non può utilizzare il Sigit.

In tale senso si sono già espresse la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 245 del 12 ottobre 2017 e, più recentemente, la Ctp di Foggia con la sentenza n. 1981 del 21 dicembre 2017 che, con motivazione pressoché identica, hanno ritenuto non costituito l’ufficio. In entrambi i casi i contribuenti avevano presentato il ricorso in forma cartacea, mentre l’ufficio aveva utilizzato sempre il canale telematico per le proprie controdeduzioni, con la conseguenza che non risultava validamente costituito.

La Ctr della Toscana, con sentenza n. 1783 del 14 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello telematico notificato dall’agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea, affermando che la scelta fatta dal contribuente all’inizio del processo di primo grado vincola per entrambe le parti il successivo iter procedimentale del giudizio. In sostanza - rilevano i giudici in base al principio della facoltatività del processo tributario telematico - la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula.

Secondo la Ctr, non è invece possibile modificare l’iter processuale, da cartaceo in primo grado a telematico in appello. Da segnalare, in senso contrario, la Ctr Lombardia secondo la quale non è inesistente la notifica dell’appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ancorché avvenuta in epoca precedente all’avvio del processo tributario telematico.

Al di là della corretta interpretazione e quindi della sussistenza o meno dell’inammissibilità degli atti successivi depositati secondo modalità differenti da quelle osservate per l’atto introduttivo, va detto che effettivamente le disposizioni contenute nel decreto del Mef si prestano a differenti e ambigue interpretazioni.

Fermo restando che, trattandosi di normativa secondaria, poteva essere scritta in modo più preciso, evitando così questi problemi interpretativi, sarebbe auspicabile un intervento normativo chiarificatore al fine di dirimere ogni dubbio.

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