Controlli e liti

Processo tributario, in dubbio la cautelare accelerata dopo il primo grado

La riforma non disciplina la fase delle impugnazioni su cui si attendono chiarimenti ufficiali

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di Massimo Romeo

La riforma del processo tributario (legge 130/2022) ha portato significative modifiche alla tutela cautelare. L’articolo 4 è intervenuto sull’articolo 47 del Dlgs 546/1992 per accelerare fissazione e trattazione delle udienze. Si applica ai giudizi pendenti al 16 settembre 2022, nei quali il presidente fissi la trattazione non oltre i 30 giorni (e non più 180) dalla richiesta di sospensione dell’atto impugnato presentata dalla parte nel ricorso o in un atto successivo; il termine entro cui la segreteria della Corte di giustizia tributaria deve dare comunicazione alle parti, ancorchè non costituite, è di cinque giorni liberi prima (e non più dieci); vi sia la piena autonomia della fase cautelare rispetto a quella di merito non potendo, in ogni caso, la prima coincidere con la seconda; vi sia infine un regime premiale, con esclusione dalla prestazione di garanzia disposta dal giudice in caso di concessione della sospensione, per i contribuenti in possesso del «bollino di affidabilità fiscale» (Isa) con un punteggio pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. Tutte le udienze cautelari saranno discusse con modalità a distanza (disposizione in vigore per i ricorsi notificati a far data 1° settembre 2023) salvo che una delle parti, per comprovate ragioni, richieda l’udienza in presenza.

La tutela cautelare nel giudizio di appello (articolo 52 del dlgs 546/1992) prevede, fra l’altro, che «l’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima». Analogo discorso per l’esigenza cautelare in pendenza di ricorso per Cassazione (articolo 62-bis) o per revocazione (articolo 65 comma 3-bis).

Fra gli operatori si dibatte se la tutela cautelare “accelerata” post novella sia applicabile anche ai gradi di giudizio successivi al primo in virtù dell’articolo 61 del Dlgs 546/1992 («nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione»). Tale estensione non sarebbe possibile per incompatibilità dei termini differenti sia per la fissazione dell’udienza (“solo” alla prima camera di consiglio utile) che per la comunicazione di segreteria (10 giorni liberi anziché i 5 previsti dall’articolo 47). Peraltro, la legge di riforma fa riferimento alla sola tutela cautelare in primo grado e non anche ai osuccessivi. Restano pertanto dubbi che andrebbero auspicabilmente chiariti.

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