Controlli e liti

Processo tributario, prescrizione con regole speciali in caso di estinzione del giudizio

di Roberto Bianchi

Nel comparto tributario, nella circostanza in cui si verifichi l’estinzione del giudizio in seguito all’inattività delle parti e la consequenziale definitività dell’atto originariamente impugnato, la decorrenza della prescrizione inizia a maturare dalla data di scadenza del termine ultimo per la riassunzione. Pertanto non è applicabile la disposizione contenuta al comma 3 dell’articolo 2945 del codice civile, secondo la quale l’estinzione implica il venir meno dell’effetto sospensivo correlato al giudizio e, di conseguenza, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di proposizione del ricorso introduttivo.

A tale conclusione è giunta la corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 27306/2017, mediante la quale il collegio di legittimità ha sovvertito una decisione della Ctr dell’Emilia Romagna, accogliendo il ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria. La vicenda concerne l’impugnazione di alcune cartelle di pagamento, notificate nell’anno 2008 e afferenti ad atti di accertamento relativi all’annualità 1996, avverso i quali era stato proposto tempestivo ricorso. I processi avverso i menzionati accertamenti si erano estinti, nell’anno 2007, in conseguenza alla mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

La tesi difensiva avverso le cartelle di pagamento constava nell’obiettata intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere gli importi scaturenti dagli accertamenti afferenti l’annualità 1996. La Ctr emiliana, difatti, aveva condiviso il menzionato assunto sostenendo che la prescrizione si era perfezionata in forza del postulato secondo il quale, l’estinzione del processo, seppur non comportando il superamento dell’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione riconducibile all’atto di impugnazione originario, sbaraglierebbe all’opposto l’effetto sospensivo con la conseguenza, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2945 del codice civile, che la prescrizione ricomincerebbe a decorrere dalla data di proposizione della domanda introduttiva del processo poi estintosi e non dalla definitività dell’atto impositivo scaturente dalla menzionata estinzione.

I giudici della Suprema Corte, tuttavia, hanno ritenuto di condividere il diverso orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo agli effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale particolare fattispecie, qualora alla pronuncia del decreto ingiuntivo sia seguita l’opposizione con il suo accoglimento, totale o parziale, e successivamente la sentenza di merito sia stata cassata con rinvio, la mancata riassunzione del processo avanti il giudice del rinvio comporta, secondo quanto prevede l’articolo 393 del codice di procedura civile, l’estinzione dell’intero procedimento e, dunque, anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo, mentre nel caso in cui l’estinzione del giudizio di rinvio sia successiva a una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, tale estinzione comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 653 cpc che, limitatamente a detta ipotesi, prevale sul menzionato articolo 393.

L’applicabilità di questo diverso indirizzo viene rinvenuta in alcuni elementi «di specialità del processo tributario» tra cui la natura impugnatoria del medesimo (in particolare, la natura amministrativa e non processuale rivestita dall’atto impositivo) e la conseguente definitività che l’atto impositivo acquisisce per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente oltre all’irragionevolezza che, in conseguenza della previsione dell’articolo 2945 comma 3 codice civile, porterebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione finanziaria, dalla data di introduzione del giudizio, antecedente alla definitività dell’atto impositivo che incorpora la pretesa tributaria stessa, con l’effetto che il titolo dell’imposizione potrebbe rivelarsi non eseguibile, in quanto estinto in seguito alla sopravvenuta prescrizione, prima ancora di essere diventato definitivo, generando una facilitazione a favore del contribuente inerte, unica parte interessata a proseguire un giudizio finalizzato all’annullamento di un atto dannoso alla propria situazione personale.

Nel processo tributario, pertanto, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 63 del Dlgs n. 546/1992 oltre che la definitività dell’avviso di accertamento impugnato. Il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, in tali circostanze decorre dalla data di scadenza del termine valido utile per la riassunzione (non attuata), momento dal quale l’amministrazione finanziaria ha titolo per avviare la procedura di riscossione. Il menzionato termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre pertanto da tale data in quanto, qualora venisse a mancare l’effetto sospensivo previsto dal comma 2 dell’articolo 2945 cc, la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore del contribuente, unica parte interessata alla riassunzione al fine di evitare che l’atto impugnato diventi definitivo.

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