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Prodotti sottoposti ad accisa, le novità 2023 per la circolazione in territorio Ue

Il recepimento della direttiva Ue 2020/262 da parte del Dlgs 180/2021 ha introdotto l’insorgere dell’obbligazione fiscale per l’introduzione irregolare di tali merci nel territorio dello Stato

di Giorgio Emanuele Degani

Per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa nel 2023 si prospetta l’entrata in vigore di diverse novità. Il Dlgs 180/2021 ha infatti recepito la direttiva Ue 2020/262 «di rifusione», che armonizza sempre di più il regime generale delle accise e ha per oggetto la trasposizione della normativa unionale armonizzata inerente al settore delle accise, sostituendo la disciplina già contenuta nella vecchia direttiva 118/2008/Ce.

Le principali novità del 2023 riguardano l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, adottando una definizione di «evento imponibile» che ricomprende la fabbricazione, la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo, oppure l’ingresso irregolare degli stessi nel territorio dello Stato (articolo 2, Dlgs 504/1995). In sostanza, l’introduzione irregolare dei prodotti sottoposti ad accisa nel territorio dello Stato determina l’insorgere dell’obbligazione fiscale.

Sul punto, per «immissione irregolare» si intende l’introduzione, nel territorio unionale, di prodotti non vincolati al regime di immissione in libera pratica, secondo l’articolo 201 del Codice doganale dell’Ue, per i quali è sorta l’obbligazione doganale.

Un ulteriore elemento di novità riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta. Al fine di contrastare le frodi, è prevista una responsabilità solidale in tutte la fattispecie in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento delle accise. Nello specifico, sono solidalmente obbligati tra loro il titolare del deposito fiscale, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento, nonché tutti gli altri soggetti nei confronti dei quali si verifichino i presupposti di esigibilità dell’imposta.

In caso, invece, di irregolarità durante i movimenti di prodotti in regime di sospensione, sono tenuti a versare l’imposta nello Stato membro in cui si verifica l’immissione in consumo il depositario autorizzato, lo speditore registrato, coloro che hanno prestato garanzia per il pagamento dell’accisa e, infine, i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti di esigibilità dell’imposta.

È prevista anche l’adozione della definizione di soglia massima comune per gli «abbuoni per perdite, distruizione e cali»: in caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l’obbligazione tributaria, l’abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

Sulla circolazione tra gli Stati membri dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, i documenti fiscali (documento di accompagnamento telematico e-AD e documento di accompagnamento semplificato Das) verranno scambiati dal 2023 tramite un comune sistema “informatizzato”. Sul punto è stato pubblicato in Gazzetta europea il regolamento Ue 2022/1636 che prevede la specifica struttura e il contenuto dei documenti elettronici necessari. Viene inoltre precisato ciò che ciascuno Stato membro dovrà implementare nel proprio sistema doganale.

Le disposizioni sono da cogliere per la loro portata innovativa: la nuova direttiva Ue 2020/262 e il regolamento Ue 2022/1636 assicurano una disciplina sempre più uniforme e armonizzata, volta anche a contrastare le frodi all’interno del mercato unico.