Adempimenti

Produttori agricoli, vendita più ampia a clienti finali ma sempre da certificare

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di Gian Paolo Tosoni

I produttori agricoli possono vendere direttamente nei confronti di consumatori finali i prodotti agricoli ed alimentari appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle prodotte in azienda, purché gli acquisti siano effettuati presso altri produttori agricoli. Questa disposizione è contenuta nel comma 700, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2019 che introduce all’articolo 4 del Dlgs 228/2001 un nuovo comma, il quale dispone che i produttori agricoli possono altresì vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica italiana i prodotti agricoli ed alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditore agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti propri deve essere prevalente rispetto a quello generato dai prodotti acquistati da terzi.

L’apertura contenuta nella nuova norma riguarda la possibilità di poter cedere nei confronti di consumatori finali, oltre ai prodotti agricoli anche prodotti alimentari, ma con il vincolo che siano acquistati presso altre imprese agricole ancorché appartenenti a comprati differenti. Quindi una impresa può integrare la propria gamma ad esempio con il pane, la pasta fresca, vino, salami che sono prodotti alimentari che possono essere prodotti dalla imprese agricole rientrando nel reddito agrario (Dm 13 febbraio 2015).

La nuova norma non dovrebbe essere riduttiva, nel senso di limitare l’acquisto di prodotti agricoli necessari per completare la gamma, presso altri agricoltori e non anche presso commercianti come poteva avvenire finora. Infatti il comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs 228/2011, di cui la nuova norma fa salvi gli effetti, prevede la possibilità di effettuare la vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende, osservando le disposizioni in materia di igiene e sanità. Questa disposizione non pone alcun limite ne relativamente al comparto merceologico di appartenenza del prodotto acquistato, ne che il prodotto sia acquistato da commercianti piuttosto che da agricoltori.

La norma stabiliva che oggetto di vendita dovessero essere prodotti e non beni; questo significava a nostro parere che ad esempio un florovivaista possa acquistare e vendere piante e fiori (prodotti) acquistati presso terzi e non articoli da giardinaggio (beni).
Si ritiene che comunque alla luce del primo comma dell’articolo 4 del Dlgs 228/2001 non sia vietato all’agricoltore acquistare prodotti da commercianti. Si pensi ad esempio alla vendita diretta di frutta da parte di una impresa agricola che intenda integrare la gamma con prodotti provenienti dall’estero e quindi oggetto di importazione; non intravediamo al riguardo alcun divieto.

Con la nuova disposizione vi è una apertura per i prodotti alimentari vincolando i medesimi alla circostanza che il fornitore sia un produttore agricolo e non vengono posti limiti al comparto di appartenenza.

Per la cessione di prodotti acquistati presso terzi e destinati alla vendita diretta da parte delle imprese agricole, oltre al rispetto della prevalenza dei prodotti propri, occorre che l’ammontare dei ricavi generato dai prodotti acquistati non superi l’importo di 160mila euro per le imprese individuali, ovvero quattro milioni di euro per le società.

Infine i prodotti agricoli commercializzati allo stato originario non rientrano nel reddito agrario (agenzia delle Entrate, circolare 44/E/ 2004), né possono usufruire del regime speciale Iva e la vendita deve essere certificata da scontrino fiscale, oppure ricevuta fiscale o fattura elettronica.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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