Professionisti con ritenuta fuori di nuovo dallo split payment
Professionisti con compensi soggetti a ritenuta nuovamente esclusi, dal 15 luglio, dall’applicazione dello split payment.
La storia dell’istituto della scissione dei pagamenti risulta essere estremamente travagliata, da un punto di vista dei soggetti coinvolti dall’istituto stesso.
Inizialmente la norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 disponeva, infatti, l’esclusione della scissione dei pagamenti «ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».
Malgrado l’ambigua formulazione della norma che richiamava la «ritenuta alla fonte a titolo d’imposta» e contestualmente i compensi, escludendo le ritenute d’acconto, l’amministrazione finanziaria ha successivamente chiarito che, visto che la norma menziona, per l’appunto, i compensi per prestazioni, è chiaro come, al di là del riferimento letterale alla ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione abbia voluto coinvolgere anche le somme soggette a ritenuta d’acconto.
L’articolo 1, comma 1, lettera c, del Dl 50/2017, oltre a stabilire l’ampliamento dei «clienti» coinvolti dallo split payment, ha disposto anche l’abrogazione della norma sopra citata, ossia del secondo comma dell’articolo 17-ter, ricomprendendo, così, nel novero dei soggetti interessati dalla normativa in commento anche i soggetti al cui compenso è applicata la ritenuta.
Mentre, quindi, esercenti arti e professioni, nonché gli altri soggetti che subiscono una trattenuta fiscale a titolo di acconto, come, per esempio, agenti e rappresentanti di commercio, erano inizialmente esclusi dall’applicazione dell’istituto della scissione dei pagamenti, ne sono rientrati a pieno titolo dopo il richiamato Dl 50/2017.
Il Dl 148/2017 ha ulteriormente ampliato l’ambito di destinazione della norma in commento, introducendo ulteriori soggetti che, nella veste di clienti, fanno scattare la scissione dei pagamenti, fermo restando, comunque, la non applicazione dell’istituto alle sole operazioni in cui il cliente, in base a specifiche norme, diviene debitore d’imposta in sostituzione del fornitore, come avviene in applicazione del regime dell’inversione contabile. In tutte queste circostanze, essendo il cliente già debitore dell’imposta, non trova applicazione lo split payment.
Facendo solo presente che, con la finalità di facilitare l’individuazione di alcuni dei soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello split payment, il Mef mette a disposizione, sul proprio sito, gli elenchi dettagliati dei soggetti coinvolti, di recente l’articolo 12 del Dl 87 del 12 luglio scorso (cosiddetto Decreto dignità) è nuovamente intervenuto a modificare l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, tornando sostanzialmente, con riferimento ai professionisti che riscuotono compensi soggetti a ritenuta, alla situazione ante Dl 50/2017.
Viene, infatti, nuovamente stabilito, dal comma 1-sexies dell’articolo 17-ter, questa volta con un dettato letterale più puntuale, che lo split payment non si applica «alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La nuova disposizione trova applicazione, quindi, per professionisti e non anche, per esempio, per gli agenti di commercio, e per le operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per le fatture emesse dal 15 luglio scorso.
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