Adempimenti

Professionisti, lo studio associato restituisce senza sanzioni il fondo perduto chiesto per errore

In base alla risposta a interpello 377 il rimborso può avvenire con la sola maggiorazione degli interessi se la correzione avviene in base a una nuova pronuncia del fisco

di Luca Gaiani

Senza sanzioni il rimborso del contributo a fondo perduto (Cfp) erroneamente ottenuto dagli studi associati di professionisti iscritti alle casse di previdenza. La conferma giunge dalla risposta dell’agenzia delle Entrate ad interpello 377 del 18 settembre 2020. Dalla risposta si evince il principio secondo cui ogni volta che la correzione è fatta sulla base di una nuova pronuncia del fisco, il rimborso del fondo perduto può avvenire con la sola maggiorazione per interessi.

La risposta 377/2020 torna sul discusso tema della spettanza del contributo a fondo perduto (articolo 25 del decreto rilancio) da parte delle associazioni professionali costituite tra lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza. Il dubbio, lo ricordiamo, nasce dal fatto che, da un lato la legge esclude dal contributo i soggetti iscritti alle citate casse previdenziali, mentre dall’altro la circolare 15/E/2020 ha ammesso le società tra professionisti (Stp), titolari di reddito di impresa, anche se nella compagine è presente un professionista con cassa.

Già la circolare 22/E/2020 (diffusa evidentemente prima che lo studio associato abbia presentato l’interpello oggetto di risposta n. 377) aveva negato alle associazioni professionali di commercialisti, avvocati e altri iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria la spettanza del Cfp.

La risposta 377 conferma questo approccio che si basa sulla sottile distinzione che esiste tra la società tra professionisti, soggetto che ha autonomia giuridica rispetto ai suoi soci, e l’associazione professionale che invece non acquisisce detta autonomia giuridica.

Gli studi associati che avessero richiesto ed incassato il contributo a fondo perduto dovranno pertanto procedere a riversarlo all’Erario.

La risposta 377, riprendendo in questo caso un principio affermato dalla circolare 25/E/2020, sottolinea che, nel caso, troverà applicazione l’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. In particolare, poiché i chiarimenti sulla questione in oggetto sono giunti per la prima volta con la circolare 22, in data 21 luglio 2020, le associazioni di professionisti che avessero trasmesso l’istanza prima di tale data non dovranno, al momento della restituzione, versare le sanzioni.

Né la circolare 25/E né la risposta 377 precisano entro quale termine il contribuente dovrà procedere a regolarizzare l’indebita fruizione del Cfp per potersi avvalere dell’esonero da sanzioni in base all’articolo 10, comma 3, dello Statuto. È da ritenere che non vi sia un termine perentorio, ma che la restituzione debba avvenire in tempi ragionevoli. La disapplicazione delle sanzioni non dovrebbe invece riguardare coloro che hanno inviato le istanze e percepito il Cfp dopo la pubblicazione della circolare 22/E dato che, da quel momento, cessa l’incertezza sulla portata della norma in esame.

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