Imposte

Fondo perduto, le somme fuori campo rilevano anche se non viene emessa fattura

Il chiarimento, utile anche per altri incentivi come il tax credit sulle locazioni, è nella risposta 350/2020

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di Luca Gaiani

Nel calcolo del “fatturato” rilevante per il contributo a fondo perduto si considerano le somme fuori campo Iva percepite a fronte di ricavi, anche qualora la fattura non sia stata emessa. Il chiarimento, utile anche per altri incentivi che richiamano il medesimo parametro, è contenuto nella risposta 350/2020 diffusa martedì 15 settembre dall’agenzia delle Entrate. Disco verde dalle Entrate per il tax credit affitti anche per l'immobile condotto in sublocazione da un professionista. Lo ha precisato la risposta 356/2020.

Il concetto di fatturato nella risposta 350/2020

Il concetto di “fatturato” ai fini della spettanza del contributo a fondo perduto (nonché di altri bonus emergenziali, come il credito di imposta per le locazioni) continua ad alimentare interventi interpretativi delle Entrate non sempre allineati l’uno con l’altro.

Nella risposta ad interpello 350 viene esaminato il caso di una società che svolge talune attività formative per le quali incassa contributi pubblici che esulano dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo (articolo 2, lettera a), Dpr 633/72). La società dichiara di emettere solo delle note contabili per il rimborso dei costi, che non costituiscono fatture ai fini Iva.

La società chiede se questi importi concorrano, o meno, a formare il “fatturato” sul quale calcolare, in presenza di diminuzione di oltre un terzo tra aprile 2020 e aprile 2019, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020.

L’Agenzia, dopo aver affermato che esula dalla risposta la verifica delle condizioni di esclusione da Iva dei contributi percepiti dalla società, fa presente che nelle diverse circolari che hanno trattato l'argomento (da ultimo, circolare 22/E/2020) è stato precisato che il fatturato comprende, in linea di massima, le operazioni che hanno concorso alla liquidazione periodica, a cui vanno aggiunte le somme fuori campo Iva fatturate volontariamente dal contribuente, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi del professionista. Nel caso in esame, afferma in modo molto sintetico la risposta 350, i rimborsi percepiti hanno la natura di ricavi ai sensi dell’articolo 85 del Tuir in quanto destinati a coprire costi di esercizio. Pertanto, anche se non viene emessa la fattura (neppure volontariamente), di tali somme dovrà tenersi conto nel calcolo del fatturato, come pure per il confronto con la soglia di ricavi posta quale condizione di spettanza del bonus.

Tax credit, la sublocazione entra nel regime

La risposta 356/2020 tratta, invece, del credito di imposta sui canoni di locazione di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio. Un professionista utilizza per la sua attività una stanza posta all’interno di uno studio di un altro lavoratore autonomo, che quest'ultimo conduce in affitto da terzi, e chiede se sul canone di subaffitto può usufruire del tax credit. La risposta dell’Agenzia è affermativa. La sublocazione, pur se limitata ad una stanza, ha le caratteristiche degli ordinari contratti di affitto. Anche il conduttore principale potrà applicare il credito di imposta, considerando però, nel conteggio della diminuzione di fatturato, anche l'importo del canone di subaffitto attivo percepito.


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