Controlli e liti

Proroga degli accertamenti per tutti i pvc già consegnati

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per la definizione dei processi verbali di constatazione si assiste ad una impropria proroga dei termini di accertamento.

Possono formare oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018, per i quali, sempre al 24 ottobre, non risulta notificato un atto di accertamento o non risulta ricevuto un invito al contraddittorio.

Va rilevato che la norma (articolo 1 del decreto legge) prevede che il contribuente possa definire il contenuto integrale dei pvc presentando una dichiarazione (integrativa) per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.

Si noti che vengono richiamate anche le imposte legate alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Ad ogni buon conto, la norma prevede la possibilità di definizione a patto che venga definito il contenuto integrale del processo verbale. Questo risulta un grosso limite, anche perché, attraverso il ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs 472/1997), il contribuente può regolarizzare (con le sanzioni ridotte a un quinto del minimo) i singoli rilievi.

Quello che però va rilevato è che la norma dispone, in deroga ai principi dello Statuto del contribuente, la proroga di due anni dei termini ordinari di accertamento «con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione» che rientrano nell’ambito di applicazione della definizione. A parte rilevare il condannabile uso di prorogare i termini di accertamento, la questione che si pone è se detta proroga riguardi tutti i pvc riferiti ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, per i quali – è bene sottolinearlo (perché la norma non lo dice) – al 31 dicembre 2018 non risulteranno già spirati i termini decadenziali, oppure soltanto i pvc che effettivamente saranno oggetto di definizione.

Va rilevato che, ordinariamente, quando si presenta una dichiarazione integrativa (e la dichiarazione integrativa andrà presentata anche per la nuova definizione dei processi verbali prevista dal decreto legge 119/2018) i termini di decadenza dell’accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione stessa (articolo 1, comma 640, della legge 190/2014). E questo vale anche quando il ravvedimento operoso viene effettuato, ordinariamente, in presenza di un processo verbale di constatazione (con le sanzioni ridotte a un quinto del minimo). Poiché la norma sulla definizione integrale dei pvc deroga implicitamente a questa regola, la conclusione è che la proroga di due anni per i periodi d’imposta fino al 2015 valga per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, e ciò a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi la definizione degli stessi (in questo senso depone anche la relazione illustrativa di accompagnamento).

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