Proroga di sei mesi per onorare i concordati
Misure urgenti per evitare che piani di emergenza vengano penalizzati dalla crisi
L'articolo 10 del decreto legge liquidità su concordato preventivo e accordi di ristrutturazione prevede alcune misure urgenti per evitare che piani concepiti e attestati quanto alla fattibilità su ragionevoli prognosi soccombano davanti all'emergenza senza possibilità di tentare l'esecuzione (concordato omologato), di modificare la proposta o i termini di pagamento (concordato ammesso ma non omologato) o di avere più tempo per prepararla (concordato in bianco).
Si tratta di quattro misure: proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020.
La seconda misura riguarda i concordati ancora non omologati. Essa permette una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Sempre con riferimento ai concordati non omologati, la terza misura consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione, spostando di sei mesi massimi i termini. Infine, nei concordati in bianco, la quarta misura prevede che venga concessa al debitore una proroga di 90 giorni, accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia.
Mentre le ultime due sono solo concessioni di tempo, la prima e la seconda misura richiedono qualche osservazione.
Nella proroga di sei mesi dei termini di pagamento dei creditori, prevista dalla prima misura, non slitta l'intero adempimento di tutti gli obblighi ma solo quegli obblighi di pagare che scadono tra febbraio e giugno 2020. Tuttavia, nel concordato omologato si devono pagare tipicamente prima i privilegiati e poi i chirografari. Se il termine per i privilegiati scadeva nel giugno 2020, esso slitterà di sei mesi. Ma il termine per pagare i creditori chirografari, in questo testo, rimane lo stesso se esso non scade entro giugno.
In pratica, visto che le risorse si sono ridotte per effetto della crisi, potrebbe darsi che gli effetti economici consentano ancora di pagare i privilegiati ma non più i chirografari (o che i primi possano essere pagati dopo i chirografari, se il loro termine non scade entro giugno). La misura è ragionevole solo se la situazione emergenziale dura pochissimo. Altrimenti, la sola proroga per un semestre aumenta la possibilità che alcuni obblighi dei concordati omologati non siano adempiuti secondo le originarie scadenze e senza possibilità di porvi rimedio, se non gestendo il ritardo come inadempimento scusabile.
La seconda misura prevede che sia possibile presentare una nuova proposta di concordato, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. La misura è ragionevole nell'ispirazione. Il nuovo piano però deve essere nuovamente attestato ma non è detto se debba essere nuovamente votato. Il riferimento normativo non è chiaro perché menziona il “procedimento di omologazione”, cioè ad approvazione dei creditori avvenuta. Questa conclusione che limita ad un concordato già approvato dai creditori e in corso di omologazione sarebbe poco ragionevole per due ragioni ed è poi contraddetta dalla precisazione della stessa norma.
La prima ragione è che i creditori non sarebbero interpellati su una modifica certamente peggiorativa di quella approvata. La seconda è che, così ritenendo, si esclude che si possa presentare la modifica prima dell'approvazione, che invece sarebbe proprio quella che richiede un aggiornamento, visto che passeranno mesi prima dell'omologazione.
Infine, l'ultima parte precisa, con una contraddizione, che la nuova proposta non può essere presentata se la stessa non ha raggiunto le maggioranze nel voto dei creditori. In altri termini, una proposta bocciata non può essere modificata con questa misura, ciò che sembra ovvio. Ma la precisazione semina qualche dubbio sulla fase nella quale si può presentare la modifica, perché in una proposta bocciata non c'è alcun procedimento di omologazione.