Imposte

Protezione civile, senza fattura il rimborso per il volontario lavoratore autonomo

La risposta a interpello 191/2023 ha chiarito il corretto trattamento fiscale in materia di Protezione civile

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di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Non è soggetto a obblighi di fatturazione Iva il rimborso per il volontario lavoratore autonomo della Protezione civile. È quanto chiarito dalla risposta a interpello 191/2023 delle Entrate. Il caso riguarda, in particolare, il corretto trattamento fiscale del rimborso erogato al volontario che sia lavoratore autonomo secondo le norme del Codice della Protezione civile (articolo 39, comma 5, del Dlgs 1/2018). In base al citato Codice, spetta al volontario il rimborso da mancato guadagno calcolato sulla base della dichiarazione redditi dell’anno precedente a quello in cui è prestata l’attività di volontariato, entro il limite di euro 103,30 giornalieri, a patto che trattasi di lavoratore autonomo, che svolga attività di volontariato tramite associazioni regolarmente iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

Condivisibile è il chiarimento dell’Agenzia che, con riguardo al caso di specie, esclude il rimborso da mancato guadagno agli obblighi di fatturazione ai fini Iva. Le somme in questione, erogate ad un volontario di protezione civile, non rientrano infatti tra i redditi derivanti dall’esercizio di una professione. Del resto, in base alle stesse norme sia del Codice della Protezione Civile sia del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), il volontario è un soggetto che per sua natura svolge un’attività gratuita e senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà. È proprio in quest’ottica che l’attività di volontariato non può mai qualificarsi come di natura professionale, anche se svolta nell’ambito delle proprie competenze. Tant’è vero che lo stesso Codice del Terzo settore sancisce il divieto di remunerazione, escludendo qualsiasi corrispettivo per l’attività di volontariato svolta e statuisce un’ipotesi di incompatibilità dell’attività stessa con lo svolgimento di qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo per lo stesso ente (articolo 17 Cts).

Plausibile è l’orientamento cui perviene l’Agenzia che, già in altre occasioni, aveva precisato il corretto trattamento fiscale dei rimborsi per l’attività svolta per la Protezione civile (si veda la risposta 474/E/2019). Si trattava tuttavia di un caso diverso rispetto a quello di specie, posto che i rimborsi da mancato guadagno spettavano a liberi professionisti mobilitati attraverso i propri Ordini/collegi professionali. In quest’ultima ipotesi è chiaro che le somme sono corrisposte a fronte dello svolgimento di un’attività professionale (e dunque al di fuori dell’opera di volontariato), assumendo dunque rilevanza ai fini Iva e dei relativi obblighi di fatturazione.

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