Controlli e liti

Prudente presentare una nuova domanda per partecipare a distanza

Va dato atto al ministero di aver portato a soluzione una vicenda che rischiava di creare non poco imbarazzo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dopo due anni dall’iniziale previsione che poneva il processo tributario all’avanguardia rispetto agli altri riti in tema di udienze a distanza, la partecipazione da remoto delle parti mediante strumenti informatici sembrerebbe finalmente realizzarsi.

Il condizionale è d’obbligo perché dall’emanazione del decreto sulla videoudienza alla sua attuazione potrebbe trascorrere ulteriore tempo, dovuto sia all’organizzazione delle attrezzature informatiche necessarie presso le commissioni, sia all’effettivo utilizzo da parte del personale addetto.

Nella speranza, quindi, che i tempi siano veramente ristretti (nel frattempo le commissioni continuano a disporre le udienze mediante note scritte) va dato atto al ministero di aver portato a soluzione una vicenda che rischiava di creare non poco imbarazzo, e che ha generato disapprovazione degli addetti ai lavori in un momento complicato.

Non si comprendevano le ragioni per le quali, ad esempio nel processo penale – le cui trattazioni non sono meno delicate anche ai fini della privacy rispetto a quelle del processo tributario – già dal primo lockdown era stato possibile svolgere da remoto le udienze anche molto delicate (convalida di arresti, di fermi, giudizi per direttissima ecc.), mentre nel processo tributario (nonostante il decreto lo prevedesse da due anni) si è dovuto ricorrere (con l’articolo 27 del Dl 137/2020) alle udienze “scritte”.

Le linee guida emanate poi qualche giorno fa dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in alcuni punti risultavano scarsamente comprensibili per le parti processuali. È stato infatti previsto il collegamento tra i giudici per l’udienza in camera di consiglio, mediante utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale).

Non si comprendeva quindi per quale ragione la possibilità concessa ai giudici di collegarsi mediante strumenti telematici per la camera di consiglio non potesse coinvolgere anche le parti processuali. Ne sarebbe conseguito che la medesima udienza poteva essere svolta da remoto tra i giudici con strumenti telematici, mentre non poteva prevedere anche il collegamento delle parti. Con l’attuazione del decreto del Mef tutte queste perplessità dovrebbero ritenersi finalmente superate.

Sotto il profilo più operativo, appare, invece, opportuno porre attenzione alle udienze fissate per le prossime settimane. Occorre verificare se, nella fissazione dell’udienza, la modalità a distanza sostituisca automaticamente quella in presenza inizialmente richiesta da una delle parti. L’equivoco potrebbe sorgere perché in varie commissioni tributarie in questo periodo sono state fissate in via automatica udienze in camera di consiglio, e, solo su specifica richiesta di una delle parti, l’udienza si “trasforma” in scritta (equiparata dall’articolo 27 ad udienza pubblica in difetto di attrezzature).

Solo con le linee guida di qualche giorno fa è stata espressamente prevista la possibilità di richiedere la discussione orale, in considerazione dell’importanza, novità, complessità della questione, valore, numero di documenti da esaminare e quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento. Va da sé che con il nuovo decreto, salvo provvedimenti massivi di ciascuna commissione che automaticamente dispongano le udienze da remoto, prudenzialmente sarà necessario formulare una specifica richiesta al presidente della sezione per la presenza online.

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