Pvc, collaborazione del Fisco decisiva
Una delle sanatorie previste dal Dl 119/18 è la definizione agevolata dei Pvc (processi verbali di constatazione) contenuta nell’articolo 1. In sostanza, i contribuenti nei confronti dei quali sono state mosse contestazioni mediante un Pvc, consegnato entro lo scorso 24 ottobre 2018, potranno fare pace con il fisco, presentando una apposita dichiarazione integrativa. L’appetibilità di questa procedura, però, dipende molto da alcune scelte di fondo che ne caratterizzeranno il funzionamento.
Un primo tema rilevante da chiarire riguarda la definibilità solo di alcuni dei periodi d’imposta oggetto del Pvc e non di tutti. Occorrerà chiarire se, in ossequio al principio generale della autonomia dei periodi d’imposta, sia possibile una definizione che riguarda solo alcuni degli anni oggetto di contestazione. Questa possibilità inciderà, quantomeno in parte, sulla fruibilità di uno strumento che, quanto più viene interpretato come “flessibile”, tanto più sarà in grado di adattarsi alle diverse circostanze e alle diverse esigenze.
Tuttavia, ciò che rileverà più di tutto è la reale incidenza del confronto che si attiverà con gli Uffici delle Entrate per individuare modalità e termini di definizione. In effetti, più è ampio e proficuo il dialogo che si riuscirà a instaurare e più questo procedimento diventerà centrale nelle strategie di tax compliance. Più nello specifico, diventa essenziale esplicitare e fissare quantomeno le conseguenze sostanziali di un’eventuale pace fiscale. Ecco alcuni esempi.
Un primo caso che merita di essere analizzato è quello che riguarda i rilievi di competenza con un danno per l’Erario, vale a dire quelle situazioni nelle quali il contribuente non occulta materia imponibile, ma commette un errore in ordine alla corretta allocazione temporale di un componente di reddito. È chiaro che, in queste circostanze, potrebbe essere opportuno far emergere, quale presupposto della pace fiscale, anche le conseguenze della recuperabilità del quantum che si sottopone a imposizione (il cosiddetto effetto reversal). Operazione, questa, che si può fare solo di comune accordo con le Entrate e che può finanche giustificare e corroborare una eventuale connessa dichiarazione integrativa a favore. Si pensi, ad esempio, al caso delle perdite su crediti ritenute indeducibili in quanto nel Pvc sono considerati assenti, con riferimento a un determinato periodo d’imposta, gli elementi “certi e precisi” (articolo 101 Tuir). In tali casi è di tutta evidenza che fissare, di comune accordo con gli Uffici, i criteri di futuro recupero fiscale di detti componenti può costituire un decisivo incentivo all’accesso alla sanatoria.
Si pensi, poi, alle, oggi frequenti, contestazioni di leverage cash out, nelle quali le riqualificano operazioni “circolari” di cessione di quote societarie in distribuzioni occulte di dividendi.
Ebbene, in questi casi, nei Pvc vengono individuate le omesse ritenute ma non esplicitate le conseguenze di una siffatta contestazione.
Il contribuente, ad esempio, potrebbe avere interesse ad accedere alla sanatoria, a condizione che venga precisato, in presenza dei necessari presupposti, che le riserve disponibili in bilancio siano da considerare libere da futura imposizione, in quanto già oggetto di tassazione. Anche in questo caso, l’emersione di tale elemento, magari nell’ambito di un verbale di contraddittorio antecedente, sarebbe un’ottima ragione per fare pace con il Fisco.
Insomma, per non frustrare l’intento del Legislatore e deflazionare realmente il contenzioso potenziale, le Entrate sono chiamate a uno sforzo suppletivo ma, al contempo, decisivo: individuare, d’intesa con il contribuente, le dirette conseguenze dell’accesso alla sanatoria. Diversamente, senza le necessarie consapevolezze, si potrebbe perdere interesse alla presentazione della dichiarazione integrativa o, comunque, ci si potrebbe esporre al rischio di successive ulteriori contestazioni. L’effetto paradossale sarebbe quello di attivare in futuro nuovi contenziosi in relazione a una procedura immaginata, al contrario, per deflazionarli. D’altra parte, ha senso fare pace se, nel farlo, non si creano le condizioni per fare, poco dopo, una guerra.