Quando la norma fiscale cambia la sanzione non è più applicabile
Favor rei a maglie larghe: nel caso in cui sia stata significativamente modificata la norma sostanziale che prevede l'obbligo fiscale, la sanzione non è più applicabile, in quanto viene a mancare il collegamento tra la disposizione sanzionatoria e quella impositiva. A fornire questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 14964 depositata ieri.
La vicenda oggetto della pronuncia riguardava la contestazione di indebita fruizione di agevolazioni edilizie in occasione dell'acquisto di una prima casa che secondo l'Ufficio aveva in realtà i requisiti dell'abitazione di lusso applicando i parametri previsti dal Dm 1072/1969.
Nei due gradi di merito la contestazione dell'Agenzia era confermata e pertanto il contribuente ricorreva in Cassazione. Da segnalare che a decorrere dal 2014, quindi successivamente alla vicenda oggetto della sentenza, è entrato in vigore il nuovo regime sull'individuazione degli immobili di lusso, non più legati alle caratteristiche qualitative e alla superficie, ma alla categoria catastale (A1, A8, A9) di iscrizione. I giudici di legittimità hanno confermato l'indebita fruizione del beneficio e quindi il recupero delle imposte dovute. Per quanto concerne invece le sanzioni le hanno ritenuto non più applicabili per il principio del favor rei.
In sintesi, la questione attiene la possibilità di applicare la sanzione più favorevole non soltanto in presenza di un mutamento del trattamento sanzionatorio stesso, ma della sola modifica dell'adempimento fiscale a decorrere da una certa data.
In base all'articolo 3, comma 2 del Dlgs 472/1997, infatti, salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.
Nella specie, secondo i giudici, la sanzione irrogata riguardava il mendacio del contribuente sulle caratteristiche non di lusso, circostanza oggi non più prevista per effetto della citata modifica normativa sulla non spettanza dell'agevolazione.
Secondo la Cassazione la condotta che prima integrava una violazione fiscale (il mendacio) non avrebbe più possibilità di realizzarsi, con la conseguenza che la nuova norma sul parametro catastale per l'individuazione degli immobili di lusso ha introdotto una fattispecie legale di spettanza dell'agevolazione: la violazione passata, per quanto censurabile in termini di recupero dell'imposta, non può più essere sanzionata.
In sostanza è venuto meno il titolo di applicazione delle sanzioni in quanto riferite a parametri normativi non più vigenti e si è spezzato così il collegamento tra la norma sanzionatoria e la norma impositiva significativamente modificata.
La sentenza non manca di rilevare che su una questione esattamente analoga la stessa Sezione tributaria (sentenza 18421/2017), è giunta a conclusioni differenti.
Nell'occasione i giudici avevano ritenuto che, in assenza della mancata abrogazione della norma precetto violata, si applicavano comunque le sanzioni vigenti al tempo risultando ininfluente se l'acquisto fosse stato fatto oggi il contribuente avrebbe fruito dei benefici prima casa.