Imposte

Quattro vie per pagare il saldo Iva

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il prossimo 16 marzo scade il termine per il versamento del saldo Iva 2016 emergente dalla dichiarazione annuale. Nella sostanza i contribuenti hanno quattro modalità per l'individuazione della scadenza.

Versamento entro il termine ordinario

In base all’articolo 6 del Dpr 542/1999 , la differenza tra l’ammontare Iva dovuto in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate periodicamente è dovuto entro il 16 del mese di marzo.

Rateizzazione

Anziché effettuare il versamento in un’unica soluzione, il saldo può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 241/1997 ; tale norma dispone che le somme dovute a titolo di imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo, maggiorando ciascuna rata successiva alla prima degli interessi nella misura dello 0,33% mensile (la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via). La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo mentre le rate successive devono essere versate entro il 16 di ciascun mese. Come previsto dal citato articolo 20, il pagamento deve essere completato entro novembre pertanto il saldo potrà essere rateizzato in massimo nove rate.

Differimento del termine di versament o

L’articolo 6 del Dpr 542/1999 prevede, inoltre, la possibilità di differire il versamento del saldo al termine di cui all’articolo 17 del Dpr 435/2001 , ovvero al termine per il versamento delle imposte sui redditi. Fino allo scorso anno, la norma prevedeva il differimento del pagamento al «termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale»; poiché dal 2017 è venuta meno la possibilità di “unificare” la dichiarazione annuale Iva con la dichiarazione dei redditi, il comma 19 del Dl 193/2016, modificando l’articolo 6 del decreto 542/1999, ha eliminato il riferimento alla dichiarazione unificata e ha inserito il riferimento all’articolo 17 del Dpr 435/2001, con questo trascinando i nuovi termini anche per il saldo Iva.

Il Dl 193/2016 ha, inoltre, previsto anche la modifica dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Per effetto di quanto previsto dal comma 20, infatti, il saldo Irpef / Irap è dovuto entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, 16 giugno) mentre il saldo Ires / Irap da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi 30 giugno se l’esercizio coincide con l’anno solare.

Il differimento del versamento al 30 giugno comporta l’obbligo di applicare la maggiorazione dello 0,40% sull’importo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo fino alla data di versamento (quindi pari all’1,6% se il versamento viene eseguito il 30/06). Il saldo Iva potrà essere compensato con un eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi o Irap.

Ulteriore rateizzazione

Anche in questo caso è possibile ricorrere alla rateizzazione di cui all’articolo 20, tuttavia, in considerazione del fatto che il versamento deve concludersi a novembre, il numero massimo di rate in cui il saldo può suddividersi è sei. Il versamento della prima rata deve avvenire il 30 del mese di giugno mentre le rate successive, comprensive degli interessi, devono essere eseguite entro il 16 del mese (termine non modificato per i titolari di partita Iva). Si precisa che, anche optando per il versamento rateale, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo fino al 30 giugno e lo 0,33% per ogni mese successivo.

Riassumendo, i contribuenti hanno quattro diverse possibilità:

versare il saldo entro il 16 marzo2017 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;

rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo (max 9 rate fino a novembre), versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili;

differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;

differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (max sei rate), con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e con l’applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese).

Si ricorda, infine, che il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo complessivamente dovuto superi i 10 euro .

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