Quegli ostacoli da superare per rendere la rottamazione più equa
La rottamazione delle cartelle è in pieno svolgimento. Sono già centinaia di migliaia i contribuenti che, anche per bloccare le azioni esecutive dell’agente della riscossione, hanno presentato la domanda di definizione agevolata, il cui termine scade il 31 marzo 2017. È molto alto l’interesse dei contribuenti, che potranno fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
Il contribuente, che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, deve rinunciare all’eventuale contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Per evitare disparità di trattamento, devono essere però illustrati gli effetti che produrrà la rinuncia, mettendo sullo stesso piano i contribuenti che hanno presentato ricorso, sia in presenza di sentenze favorevoli al contribuente, sia in presenza di sentenze favorevoli all’ente impositore. Senza dimenticare che sono comunque ammessi alla rottamazione cartelle anche i contribuenti che non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente della riscossione.
Per evitare disparità di trattamento, si devono mettere sullo stesso piano i contribuenti che hanno ricevuto atti di irrogazione sanzioni, atti di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici avrebbero dovuto affidare le somme all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Non è pensabile che, per dimenticanza degli uffici, possano essere penalizzati i contribuenti che non hanno avuto affidate le somme all’agente della riscossione. Si pensi a due contribuenti, che hanno ricevuto nel 2013 due separati atti di contestazione sanzioni per 500mila euro ciascuno. Per il primo contribuente, che non ha fatto ricorso, l’ufficio, già nel 2014, ha affidato le somme all’agente della riscossione, mentre per il secondo, che ha presentato ricorso, l’ufficio si è “dimenticato” di affidare le somme all’agente della riscossione. In base alla norma, il primo contribuente potrà avvalersi della rottamazione, pagando solo le spese per circa 10 euro, mentre il secondo è escluso dalla definizione in quanto le somme non sono state affidate all’agente della riscossione.
Una soluzione potrebbe essere quella di consentire ai contribuenti di indicare nella domanda di definizione gli atti esecutivi per i quali intendono avvalersi della rottamazione.
Questa soluzione potrebbe essere estesa anche ai contribuenti con atti di contestazione sanzioni o atti di accertamento, che, avendo avuto sentenze favorevoli, non hanno alcuna somma affidata all’agente della riscossione, Equitalia o Eiscossione Sicilia che sia.
Una soluzione dovrebbe essere trovata anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il debito con l’agenzia delle Entrate in modo rateale. Tali contribuenti sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e interessi. Sono invece agevolati i contribuenti che, dopo avere ricevuto l’avviso bonario, non hanno pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all’agente della riscossione.
L’accesso alla definizione agevolata dovrebbe essere consentito anche ai contribuenti che stanno pagando in modo rateale le somme all’agenzia delle Entrate, ad esempio, a seguito di accertamento definito in adesione con l’ufficio. È sbagliato che chi paga a rate le somme all’agenzia delle Entrate non possa beneficiare della rottamazione, mentre ne può beneficiare il contribuente che paga a rate le somme all’agente della riscossione. Per agevolare la rottamazione delle cartelle, che interessa milioni di contribuenti, si deve fare di tutto per evitare palesi ed ingiustificate disparità di trattamento.