Raccoglitori di funghi e tartufi, codice tributo «1853» per la sostitutiva
Pubblicato il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva di 100 euro dovuta dai i raccoglitori occasionali di tartufi e di altri prodotti selvatici non legnosi. Lo ha comunicato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 10/E/2019 di ieri ( clicca qui per consultarla ).
Il codice tributo da utilizzare è il «1853» denominato «Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e delle piante officinali spontanee - articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» .
La scadenza per procedere al versamento è, a norma di legge, il 16 febbraio dell’anno di riferimento ma, considerato che quest’anno il 16 cade di sabato, la scadenza è automaticamente prorogata a lunedì 18 febbraio.
Il modello F24 va compilato indicando:
•nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
•nella sezione ERARIO ED ALTRO:
onel campo “tipo”, la lettera “R”;
onel campo “codice”, il codice tributo “1853”;
onel campo “elementi identificativi” vanno indicati il codice che identifica la regione che ha rilasciato il titolo di raccolta, seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti. Tali dati sono desumibili dalle tabelle allegate alla risoluzione.
•nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
I soggetti interessati dal versamento, si ricorda, sono le persone fisiche che esercitano, in via occasionale, le attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (tartufi, funghi, bacche, muschi, licheni, ecc.) e di raccolta di piante officinali spontanee.
Tale regime è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019, con i commi 692 e seguenti; si precisa che si considera “occasionale” l’attività i cui corrispettivi annui non superano l’importo di 7.000 euro.
La ritenuta alla fonte stabilita dall’articolo 25 quater del Dpr 600/73, che deve essere operata dai soggetti che versano corrispettivi ai raccoglitori occasionali di tartufi, non si applica nei confronti dei raccoglitori che hanno versato la imposta sostitutiva di 100 euro. Quindi la ritenuta si applicherà ai raccoglitori occasionali con corrispettivi annui di ammontare superiore a 7.000 euro. I raccoglitori occasionali, si ricorda, devono fornire la copia del versamento dell’imposta sostitutiva ai loro acquirenti di tartufi o prodotti similari.