Imposte

Rate «comunali» per sanare le liti

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di Giuseppe Debenedetto

Entro il 31 agosto 2017 i Comuni possono decidere di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie comunali, ma in tal caso senza toccare le scadenze previste per legge se non limitatamente ai termini riguardanti la rateizzazione. Lo chiarisce l’Ifel (fondazione dell’Anci) con una nota illustrativa diramata il 28 giugno, proponendo uno schema di delibera e di regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 11 del Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017. Si tratta di una norma fortemente voluta da Anci, che estende ai tributi locali la “rottamazione” delle liti fiscali inizialmente limitata alle controversie in cui è parte l’agenzia delle Entrate.

L’Ifel chiarisce che i comuni, nel caso in cui optino per la definizione agevolata, dovranno attenersi allo schema definito dalla legge, trattandosi di termini di natura processuale e pertanto non derogabili con regolamento comunale. L’unica possibilità di esercitare la discrezionalità regolamentare è limitata ai termini aventi natura amministrativa, come quelli relativi alla rateizzazione.

Nel merito, la definizione riguarda le controversie tributarie, cioè quelle incardinate presso le commissioni tributarie, il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva. Sono “rottamabili” solo le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Per accedere alla definizione il contribuente dovrà presentare una domanda entro il 30 settembre 2017, provvedendo al pagamento dell’importo totale (se sotto i 2.000 euro) oppure della prima rata. Il termine del 30 settembre non è derogabile dal Comune, il quale può però intervenire sui termini della rateizzazione, andando anche oltre il 30 giugno 2018 fissato per le liti erariali.

L’Ifel invita i comuni a valutare se aderire o meno alla definizione agevolata (si tratta sempre di una facoltà), ma nel caso in cui si decide di farlo sarà opportuno anticipare l’adozione della delibera al 31 luglio 2017 rispetto alla data del 31 agosto 2017, per evitare al contribuente, o al Comune stesso, la proposizione di inutili impugnazioni per sospendere i termini.

L’Ifel approfondisce la disciplina sulla rottamazione delle liti fiscali, evidenziando alcuni dubbi in merito alla definizione delle controversie nelle quali però l’ente non assume la veste di parte processuale, come nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad Equitalia o al concessionario privato iscritto all’albo ministeriale. Sul punto Ifel rileva che mentre nei confronti del concessionario privato esiste un rapporto concessorio e ciò induce a ritenere comunque definibili le controversie instaurate contro tale soggetto anche se l’ente impositore non è stato chiamato in causa, altrettanto non può dirsi nei confronti di Equitalia, che a rigore dovrebbe rimanere fuori dalla portata della norma.

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