Ravvedimento o voluntary per l’immobile in Uruguay
L’omessa compilazione del modello RW, così come pure il mancato versamento dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero), essendo violazioni di natura tributaria, possono essere oggetto di ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97, mediante presentazione di dichiarazioni integrative e contestuale pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, in base a quando avviene la regolarizzazione spontanea.
In particolare, essendo stato peraltro l’Uruguay inserito – in forza del Dm 23 marzo 2017 – nella white list degli Stati e territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ex Dm 4 settembre 1996), il ravvedimento per l’omessa presentazione del quadro RW potrà avvenire (facoltativamente) per tutti gli anni d’imposta ancora accertabili e con il contestuale versamento con modello F24 del 3% dell’importo non dichiarato, a titolo di sanzione (ridotta a seconda della tempestività in cui avviene il versamento). In ogni caso, alla sanzione isolatamente considerata non si associa il recupero di una maggiore imposta, per cui non è necessario pagare interessi. Inoltre, nel caso prospettato, è necessario sanare anche la violazione da dichiarazione infedele, pagando la sanzione del 90% della maggiore imposta sul valore degli immobili esteri, anche in questo caso ridotta, nonché l’imposta medesima e gli interessi legali.
Per quanto concerne il valore da prendere a riferimento, si consideri che l’Ivie si applica per legge sul costo risultante dall’atto o dal contratto d’acquisto; o, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Sul versante operativo, la violazione viene rimossa ripresentando la dichiarazione comprensiva del quadro RW e degli altri quadri reddituali interessati dall’evasione, ad esempio in merito ai redditi di capitale esteri. Comunque, anche ai fini del trasferimento in Italia del ricavato della vendita dell’immobile estero, è opportuno valutare, in alternativa al ravvedimento operoso, l’eventuale possibilità e convenienza di optare per la voluntary disclosure bis, il cui termine di presentazione della prima istanza è stato prorogato al 2 ottobre 2017.