L'esperto rispondeControlli e liti

Ravvedimento speciale, anche il pagamento della prima rata blocca gli atti di accertamento

L’adesione alla sanatoria non inibisce però l’esercizio dell’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria

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Luigi Lovecchio

La domanda

L’articolo 2-quater del Dl 113/2024 prevede al comma 10 che l’adesione al ravvedimento per gli anni ancora accertabili inibisce l’Agenzia ad eseguire le rettifiche dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, richiamando l’intero articolo 39 del Dpr 600/1973, fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 10. Pertanto, in caso di adesione al ravvedimento, il contribuente per gli anni “ravveduti” non può più essere destinatario di qualsiasi tipo di rettifica contemplata dal predetto articolo 39 (accertamenti analitici, analitici-presuntivi, induttivi di cui ai commi 1 e 2, articolo 39, Dpr 600/1973) e dai successivi articoli 40 e 41-bis, Dpr 600/1973. Quindi, ad esempio, dopo aver aderito al ravvedimento il contribuente non potrà ricevere la notifica di un accertamento parziale ex articolo 41-bis, Dpr 600/1973, redatto secondo le informazioni raccolte dall’ufficio in base a un invito a produrre documenti precedentemente inviato o ad altri elementi conosciuti. È corretta questa interpretazione?
J. L. - Ancona

La considerazione del lettore è corretta. In via più generale, il pagamento dell'intero importo o della prima rata del ravvedimento speciale non inibisce l'esercizio dell'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria (ad esempio, invio questionari, accessi, ispezioni e verifiche, eccetera) ma è ostativo alla notifica degli atti di accertamento, almeno fintanto che non si decade dal ravvedimento speciale. Non rileva il fatto che siano state chieste informazioni sulla base di questionari inviati...