Ravvedimento speciale, più tempo per pagare
Chi ha già iniziato a rateare le somme dovute prima del 31 marzo 2023 può versare seconda e terza rata al 31 ottobre e al 30 novembre. Nelle zone alluvionate versamenti entro il 20 novembre senza oneri
I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che hanno già iniziato a rateare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei nuovi termini più ampi, per versare la seconda e la terza rata, ora in scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023.
I contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nel decreto alluvione, che beneficiano della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, potranno eseguire i versamenti tributari e contributivi entro il 20 novembre 2023, senza maggiorazione, interessi o sanzioni.
Per gli alluvionati, i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, accertamenti e altri atti emessi dagli enti impositori, comprese le comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
Sono queste le risposte dell’agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti dei contribuenti.
Il ravvedimento speciale, con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni, consente di integrare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, validamente presentate, per le quali è ancora possibile un accertamento del Fisco. Il versamento delle somme dovute, sanzioni, imposte e interessi, può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023.
I contribuenti “alluvionati”, per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione, possono effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo. Se il contribuente intende versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40%. Ad esempio, per il contribuente non titolare di partita Iva, che sceglie di mantenere il piano rateale, tutte le rate scadrebbero entro il termine per eseguire il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, se non decide di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni. Il contribuente sinistrato, oltre alla sospensione del decreto alluvione, potrebbe fruire anche della cosiddetta pausa estiva. Può essere il caso di un contribuente che ha ricevuto una comunicazione d’irregolarità il 10 aprile 2023; considerando le due sospensioni, il computo del termine di 30 giorni, entro cui pagare l’intera somma dovuta o la prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre.