Reati tributari, è costituzionale l’obbligo di pagare per patteggiare
In presenza di
Questa la vicenda. Un imprenditore veniva condannato ad un anno di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Pena confermata in appello, con in più le pene accessorie omesse dal primo giudice.
Tra l’altro, la difesa eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 comma 2 bis del Dlgs 74/2000, nella parte in cui subordina la presentazione della richiesta di patteggiamento all’estinzione del debito: la scelta difensiva di chiedere il giudizio abbreviato e non il patteggiamento era stata obbligata da tale norma, quindi il diritto di difesa era stato gravemente leso. La Cassazione, confermando la decisione d’appello, danno interessanti chiarimenti.
La Consulta aveva già respinto, in passato la questione sulla possibile incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2-bis prima delle modifiche contenute nel Dlgs 158/2015. In quella occasione, la Corte costituzionale aveva affermato che la negazione legislativa del patteggiamento non lede il diritto di difesa dell’imputato, in quanto la facoltà di richiedere l’applicazione della pena, peraltro esclusa per molti reati, non può essere considerata una condizione necessaria per una efficace tutela della posizione giuridica dell’imputato. Inoltre, l’onere patrimoniale imposto non genera alcuna disparità di trattamento perché risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dello specifico interesse all’integrale riscossione dei tributi.
Secondo la difesa dell’imprenditore, la limitazione alla richiesta di patteggiamento avrebbe rappresentato anche una sorta di coercizione volta ad indurre il contribuente al pagamento dei debiti fiscali non definitivamente accertati inducendolo così a rinunciare alla tutela giurisdizionale in violazione all’articolo 113 della Costituzione in base al quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale. Sul punto la Cassazione rileva che, in realtà, il contribuente può comunque avvalersi dei normali poteri processuali difensivi anche di carattere probatorio e la preclusione all’accesso al patteggiamento non comporta affatto una limitazione della tutela giurisdizionale
Infine la Cassazione ricorda che neanche le modifiche apportale dal dlgs 158/2015 all’istituto mutano nella sostanza le decisioni a suo tempo assunte dalla Corte Costituzionale nonostante riferite alla disposizione prima di tali modifiche.