Controlli e liti

Reati tributari, indebita compensazione anche per i contributi

La sentenza 389 della Cassazione penale conferma l’ambito di applicazione dell’illecito anche oltre imposte dirette e Iva

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

Il reato di indebita compensazione non interessa solo il pagamento di imposte dirette e Iva, bensì anche di altri tributi e contributi dovuti ai fini previdenziali ed assistenziali. A confermare questa rigorosa applicazione della norma è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 389/2021 depositata l’8 gennaio.

La vicenda trae origine dalla compensazione effettuata da un contribuente con un credito ritenuto inesistente, attraverso la quale pagava somme dovute a titolo previdenziale ed assistenziale, oltre 50mila euro.

Veniva emesso un decreto di sequestro preventivo, annullato poi dal tribunale del riesame, nel presupposto che in applicazione dell’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 costituiva reato solo l’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di imposte dirette e Iva. Ma i l procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che secondo la Corte costituzionale (sentenza 35/2018) il reato di indebita compensazione può configurarsi in caso di compensazione sia verticale (tra crediti e debiti della medesima imposta), sia orizzontale (tra debiti e crediti di natura diversa) includendo così anche i contributi previdenziali ed assistenziali.

La norma è volta quindi a punire quei comportamenti che concretizzano un omesso versamento del dovuto utilizzando una indebita compensazione e ciò anche attraverso la redazione di un documento falso (F24).

Assume così rilievo penale la compensazione che superi i 50mila euro, relativamente a qualunque tributo o contributo, per il cui pagamento può essere utilizzato il modello F24.

I giudici di legittimità hanno altresì escluso una diversa applicazione della norma, non condividendo un precedente di segno contrario (Cassazione 38042/2019) secondo il quale l’articolo 10-quater, essendo inserito in un decreto volto a sanzionare unicamente le violazioni in materia di Iva ed imposte dirette, è riferibile solo alle compensazioni tra questi tributi.

Per la sentenza il Dlgs 74/2000 in realtà disciplina anche l’omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11), il quale non fa alcun distinguo sulla tipologia di tributo rilevante. Da ciò consegue che la condotta rilevante non è l’omesso versamento di per sé, bensì l’utilizzo indebito di un credito inesistente o non spettante.

La pronuncia conferma così questo rigoroso orientamento, modificando i principi affermati in alcune isolate pronunce di segno contrario. Peraltro, sebbene nella pronuncia non sia stato espressamente affrontato, dovrebbe desumersi che il delitto è consumato a prescindere dall’utilizzo del modello F24. La compensazione verticale, infatti, non necessita di alcun modello.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©