Diritto

Reati tributari, legittimo lo stop alla prescrizione causa Covid-19

La sentenza 25433 della Cassazione stabilisce che la questione della legittimità funzionale della sospensione è infondata

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di Giovanni Negri

Evasore condannato anche se avrebbe potuto contare sulla prescrizione. Tutta conseguenza della sospensione della prescrizione disposta nel periodo di emergenza sanitaria. Sospensione sulla quale la Cassazione, con la sentenza della Terza sezione penale, n. 25433 depositata il 9 settembre, ha considerato infondata la questione di legittimità costituzionale. La decisione della Corte ha così condotto a sanzionare sul piano penale un omesso versamento Iva dell’ammontare di 360.000 euro, malgrado la difesa avesse chiesto di sollevare davanti alla Consulta la questione di legittimità fondata sui profili di trasgressione dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione, e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per l’introduzione, con il decreto legge n. 18 del 2020, un nuovo caso di sospensione della prescrizione applicabile anche ai fatti di reato antecedenti alla sua entrata in vigore.

Tema controverso e già sottoposto alla Corte costituzionale, che dovrà dunque pronunciarsi, per effetto delle ordinanze di rimessione di alcuni giudici di merito (tribunale di Siena, con 2 provvedimenti del 21 maggio scorso, tribunale di Roma del 18 giugno, tribunale di Crotone del 19 giugno). Diversa invece la linea che preso corpo in Cassazione, dove si conferma l’ostilità al rinvio alla Corte costituzionale. La sentenza di ieri così, pur riconoscendo che la disciplina della prescrizione è indubbiamente di natura sostanziale, àncora il dato normativo non tanto al decreto legge n. 18 di quest’anno quanto all’articolo 159 del Codice penale, con la previsione di sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento e del processo penale è disposta per legge.

«È, infatti, di tutta evidenza - osserva la Corte - che siffatta disposizione, nel rinviare, in relazione alla sospensione del termine prescrizionale, alle ipotesi di sospensione del processo, costituisce di per sè regola generale ed astratta, di carattere sostanziale, cui, di volta in volta attraverso il meccanismo del rinvio mobile, può dare contenuto la singola norma, questa volta di contenuto processuale e, pertanto, immediatamente applicabile, che, appunto disciplinando il processo, possa prevedere gli eventuali eventi che ne determinano la sospensione».

La sentenza osserva ancora che la disposizione che la difesa vorrebbe affidare al sindacato della Corte costituzionale, introduce in realtà una nuova ipotesi di sospensione della del processo penale. Infatti, l’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 dispone che tutte le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate d’ufficio e che, nel medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto riguardanti i procedimenti fermati,: una previsione che conduce a ritenere sospeso l’intero procedimento «non potendosi logicamente concepire l’incedere di un procedimento (inteso lo stesso come l’ordinario susseguirsi dei determinati che lo compongono) ove sia sospeso il termine per l’esecuzione di ciascuno degli atti da cui il procedimento è formato».

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