Reati tributari, subito la stretta sulle dichiarazioni infrannuali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale – che sta concludendo la prima lettura alla Camera dove nella tarda serata di ieri ha ottenutola fiducia con 310 voti a favore e 199 contrari ( vedi il testo ) – entreranno in vigore le modifiche ai reati tributari apportate anche dagli emendamenti.
In concreto, per la maggior parte dei contribuenti le nuove e più severe regole, almeno sui reati dichiarativi, si applicheranno con la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019, e quindi, verosimilmente, a novembre 2020. Tuttavia, vi sono parecchi casi che comporteranno l’applicazione anticipata dei nuovi illeciti penali. Si tratta in particolare delle:
a) dichiarazioni Iva (fraudolenti e/o infedeli) che si presenteranno al 30 aprile 2020;
b) dichiarazioni «infrannuali» presentate successivamente all’entrata in vigore della legge, risultate fraudolente per effetto dell’utilizzo di false fatture o altri documenti equipollenti, in quanto la condotta illecita criminalizza qualunque dichiarazione e non soltanto quelle annuali. È il caso, ad esempio, di dichiarazioni «infrannuali» per messa in liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, dichiarazioni di operazioni intracomunitarie ecc.;
c) dichiarazioni presentate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione da parte di coloro che hanno l’esercizio sociale cosiddetto «a cavallo»;
Per questi casi valgono da subito le nuove regole e, in particolare:
in ipotesi dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto in parte inesistenti, si applicheranno le nuove sanzioni da 4 a 8 anni di reclusione (per imponibili superiori a 100.000 euro) e non più da 18 mesi a 6 anni;
in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si applicherà la reclusione da 3 a 8 anni (attualmente da 18 mesi a 6 anni);
per le dichiarazioni infedeli il reato scatterà al superamento di imposta evasa superiore a 100.000 euro e non più 150.000 euro (ovvero imponibile superiore a 2 milioni e non più tre milioni) e la nuova pena sarà la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi, in luogo di quella ora prevista da 1 a 3 anni.
Vi sono poi tutti i casi di omessa presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta e dei redditi di quest’anno, scadute rispettivamente alla fine del mese di ottobre 2019 e di novembre 2019.
Il reato omissivo, infatti, si consuma non alla data della scadenza bensì decorsi, infruttuosamente, 90 giorni, che certamente sono successivi all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge 124/2019.
Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di imposta omesse (con imposta evasa superiore a 50.000 euro) si applicheranno da subito le nuove regole e, in particolare, la reclusione da 2 a 5 anni in luogo dell’attuale da 18 mesi a 4 anni.
Per quanto concerne, invece, coloro che emettono false fatture, trattandosi di un reato che si consuma con il semplice rilascio del documento, le nuove norme troveranno immediata applicazione. In sostanza chi emetterà una falsa fattura dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, andrà incontro immediatamente alla più grave reclusione da 4 a 8 anni (sempre che gli elementi fittizi siano superiore a 100.000 euro per periodo di imposta).
Da segnalare, infine, che in sede di conversione in legge del decreto fiscale si intende ripristinare la soglia di 250.000 euro (in luogo di 150.000 euro prevista inizialmente dal decreto fiscale) e quindi il reato, che si consuma il prossimo 27 dicembre, non ha subito modifiche.
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