Controlli e liti

Recupero in otto anni solo per crediti inesistenti

In attesa delle Sezioni Unite l’ordinanza 5243/2023 della Cassazione delinea le differenze con le agevolazioni non spettanti

di Laura Ambrosi

Solo i crediti d’imposta inesistenti, e non anche quelli non spettanti, possono essere recuperati in otto anni. Devono intendersi inesistenti i crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante la liquidazione delle dichiarazioni ovvero i controlli formali. Il termine di decadenza decorre dalla data di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione. A fornire queste indicazioni è la Cassazione con l’ordinanza 5243/2023 che prende posizioni su questioni per le quali si è in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite.

Una società impugnava atti di recupero per vari anni di crediti di imposta maturati a seguito di una ricerca commissionata ad una università. Dalla fittizietà dei rapporti discendeva infatti, secondo l’ufficio, l’utilizzo da parte della società di fatture per operazioni inesistenti con conseguenti indebiti utilizzi dei crediti.

Dopo la conferma degli atti impositivi in primo grado, i giudici di appello confermavano la fittizietà della realizzazione della ricerca scientifica, con la conseguenza che l’intera operazione era stata escogitata, fin dal momento della stipula della convenzione con l’ateneo, al solo scopo di sfruttare il credito d’imposta

La Suprema corte, interessata dal contribuente, ha fornito alcune importanti precisazioni.

Innanzitutto, viene ricordato, con piena condivisione a quanto enunciato dalla Cassazione nella sentenza 34444/2021, che per credito «inesistente», deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600 del 1973 e all’articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972.

Deve trattarsi, cioè, di un credito non reale, ma creato artificiosamente.

Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l’atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Infine l’ordinanza ha chiarito che il termine di decadenza degli otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione.

A proposito della distinzione tra le due tipologie di credito, va ricordato che, negli ultimi mesi, con due differenti ordinanze sono state interessate le Sezioni Unite. Più in particolare:

1. con l’ordinanza 3784/2023 l’alto consesso è stato chiamato a stabilire in che modo la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti rilevi ai fini sanzionatori;

2. con l’ordinanza 35536/2022, invece, alle Sezioni Unite è stato chiesto di precisare se i termini per il recupero dei crediti non spettanti debbano seguire le regole ordinarie o gli otto anni previsti per quelli inesistenti.

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