Redditi 2018: l’addio al 3% degli studi di settore
Decorsa la prima scadenza del versamento delle imposte prevista per lo scorso 2 luglio, i contribuenti che hanno omesso l’adempimento, se non vogliono ricorrere al ravvedimento operoso, avranno tempo fino al 20 agosto per effettuare i pagamenti dovuti applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Molto spesso si verifica, infatti, che il debito con l’Erario venga saldato successivamente alla prima scadenza, soprattutto nell’ipotesi in cui i contribuenti, che non risultano congrui agli studi di settore, tardino a decidere se adeguarsi o meno alle risultanze di Gerico.
Con l’entrata in vigore degli Isa, quest’anno sarà l’ultimo anno di applicazione degli studi e, quindi, l’ultimo periodo d’imposta (considerando le attuali disposizioni normative emanate con riguardo agli indici di affidabilità fiscale, che prevedono l’assegnazione al contribuente di un rating secondo il grado di “sicurezza” fiscale da questo assicurata) in cui i titolari di partita Iva dovranno stabilire se dichiarare i ricavi considerati congrui e coerenti agli studi di settore, i quali rileveranno ai fini del versamento del saldo e degli acconti Ires/Irpef e Irap.
Se a seguito dell’adeguamento i contribuenti in contabilità semplificata dovessero superare i limiti, i maggiori ricavi non richiedono l’adozione della contabilità ordinaria (circolare n. 54/E/2001). Relativamente agli acconti e ricordandosi della futura applicazione degli Isa, inoltre, potrebbe valutarsi l’opzione di utilizzare il metodo previsionale, in tal modo, nella prospettiva di conseguire minor reddito rispetto a quanto dichiarato a seguito dell’adeguamento, il contribuente potrebbe evitare il pagamento di maggiori importi.
Si presti attenzione, però, che qualora gli acconti risultino carenti si incorre nella sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997. Un altro adempimento connesso agli studi di settore, in caso di non congruità, è il versamento della maggiorazione del 3%. Infatti, nel caso in cui lo scostamento superi il 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili e il contribuente decida di adeguarsi alle risultanze dello studio, dovrà versare anche il 3% della differenza tra i ricavi contabilizzati e quelli risultanti da Gerico, con il codice tributo 4726, se persona fisica, o 2118, per gli altri soggetti. La maggiorazione, tuttavia, non è dovuta quando lo studio sia applicato per la prima volta o sia oggetto di revisione.
L’adeguamento ha conseguenze anche per l’imposta sul valore aggiunto, ma non per la relativa dichiarazione annuale, in quanto è sufficiente compilare il quadro RQ (rigo RQ80) del modello Redditi 2018. La sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, indicando:
•nella colonna 1, i maggiori corrispettivi ai fini Iva;
•nella colonna 2, la maggiore imposta dovuta da versare, con il codice tributo 6494, entro i termini previsti per le imposte sui redditi.
Tali maggiori ricavi/compensi devono essere anche contabilizzati, entro gli stessi del versamento, in un’apposita sezione dei registri Iva e, pertanto, non dovranno trovare esposizione nel quadro VE della dichiarazione Iva.