Redditi Pf 2018: la proroga al 31 ottobre sposta anche la «tardiva»
Con la proroga al 31 ottobre delle dichiarazioni dei redditi l’agenda fiscale dei professionisti si arricchisce di una nuova data. L’appuntamento con il Fisco è stato, infatti, posticipato dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1 comma 932), al fine di evitare la sovrapposizione con l’invio al 30 settembre dello spesometro.
Considerata la ratio della norma, si potrebbe pensare che il differimento al 31 ottobre riguardi unicamente i soggetti tenuti all’invio della comunicazione delle fatture, in realtà il tenore letterale fa riferimento, invece, ai soggetti indicati nell’articolo 2 del Dpr 322/1998 la cui dichiarazione sarebbe scaduta il 30 settembre, tra cui vi rientrano anche le persone fisiche tenute all’invio telematico del modello Redditi Pf 2018.
Dalla proroga discendono tre importanti conseguenze. La prima riguarda la possibilità, anche per i soggetti che utilizzano il 730, di inviare il quadro RW entro il 31 ottobre. La seconda, invece, si riferisce alla dichiarazione tardiva, in quanto il decorso dei 90 giorni deve essere calcolato a partire dalla nuova scadenza, piuttosto che dal 30 settembre. Il modello Redditi Pf per non considerarsi omesso deve, infatti, essere presentato entro 90 giorni dal termine e, quindi, entro il 29 gennaio 2019. In queste ipotesi, la dichiarazione, seppur tardiva, è considerata valida, da cui ne deriva la possibilità di:
•ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione;
•presentare successivamente un’integrativa.
La nuova scadenza, infine, produce i suoi effetti anche in merito alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-ter dell’art. 2 del Dpr 322/1998, ossia in riferimento alle dichiarazioni integrative, presentate anche per modificare l’originaria richiesta di rimborso.
In relazione a quest’ultimo punto, si ricorda che per il contribuente che abbia optato per il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione, è prevista la facoltà di modificare, tramite integrativa da inviare entro 120 giorni dal termine originario di presentazione (quindi entro il 29 febbraio 2019), tale scelta, richiedendo la compensazione.
Per quanto riguarda, invece, la correzione della dichiarazione, il nuovo termine di presentazione influisce sulle riduzioni sanzionatorie applicabili per effetto del ravvedimento operoso. Si ricorderà infatti che la norma del ravvedimento (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) richiama «il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno (…)» e, quindi, nel caso in cui il contribuente intenda integrare la dichiarazione dello scorso anno entro il prossimo 31 ottobre, potrà beneficiare della riduzione ad un settimo di cui alla lett. b-bis) del citato articolo 13, ma alla stessa conclusione si giunge anche per le annualità precedenti, per le quali però sono previste altre riduzioni.
Infine, si precisa che la proroga al 31 ottobre del modello Redditi è solo temporanea e se ne dovrebbe fruire solo nel 2018, in quanto trova applicazione fin quando vi è l’obbligo dello spesometro, che dovrebbe essere soppresso a partire dal periodo d’imposta 2019… salvo proroghe.