Redditometro, controlli con criteri differenziati in base all’anno d’imposta
Redditometro in stand by, in attesa delle nuove modalità attuative valide per gli anni successivi al 2015 che, attualmente, sono sprovvisti di regolamentazione. L’articolo 10 del Dl 87/2018 ha riscritto la disciplina di tale strumento di accertamento sintetico basato su elementi indicativi di capacità contributiva, con l’intento del Governo inizialmente di abrogare l’istituto, ma con l’effetto reale di averne modificato solo parzialmente le regole.
I ritocchi all’articolo 38 del Dpr 600/1973 sono stati pochi e hanno riguardato:
•il comma 5, il quale ora specifica che il decreto biennale di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva deve essere emanato soltanto dopo aver raccolto il parere dell’Istituto nazionale di statistica e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori «per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti»;
•l’abrogazione del decreto ministeriale del 16 settembre 2015 con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto lo stesso risulta efficace in relazione agli accertamenti dei redditi relativi agli anni di imposta fino al 2015;
•la previsione di una sorta di clausola di salvaguardia per gli atti già notificati ai quali le modifiche non si applicano, con la precisazione inoltre che non si fa luogo al rimborso delle somme già versate dai contribuenti.
Soffermandoci sull’abrogazione del Dm Economia 16 settembre 2015, occorre precisare che esso sarà quindi valido per gli accertamenti dei redditi relativi agli anni d’imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Per gli anni 2009 e 2010 troverà invece applicazione il decreto ministeriale precedente, quello datato 24 dicembre 2012.
L’effetto di tale abrogazione è che i redditi delle annualità dal 2016 in poi non risultano accertabili mediante determinazione sintetica con il redditometro, non essendo stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali esso si fonda.
Considerando che tale contenuto dovrà essere stabilito con il nuovo decreto attuativo, il quale però potrà essere emanato solo dopo aver sentito l’Istituto nazionale di statistica e le associazioni dei consumatori, la selezione dei contribuenti che subiranno i controlli con il nuovo redditometro resta sospesa. La sospensione non può superare però il 31 dicembre 2022, data in cui saranno spirati i termini entro cui l’Amministrazione finanziaria possa esperire la sua azione accertativa per l’anno di imposta 2016, ovvero in caso di dichiarazione dei redditi omessa, non può andare oltre la deadline del 31 dicembre 2024.
Va precisato che il decreto abrogato dal Dl 87/2018 veniva di rado utilizzato, sia perché meno efficace, in termini di gettito per lo Stato, rispetto ai pregressi decreti sia perché portava spesso a contestazioni di evidenze reddituali non particolarmente rilevanti. La relazione di accompagnamento al decreto evidenzia che l’intenzione del legislatore è quella di aggiornamento dello strumento per riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata.