Controlli e liti

Redditometro, prova contraria soft

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’amministrazione non può richiedere al contribuente di contrastare l’ accertamento sintetico con prove diaboliche tra l’altro neppure richieste dalla norma. Intanto non deve dimostrare il collegamento causale tra entrate ricevute e uscite sostenute, tant’è che il precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato poi smentito. Poi l’esibizione degli estratti conto bancari basta a provare il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente nonché la persistenza della durata nel possesso. Pertanto va annullato l’accertamento effettuato al coniuge per aver acquistato un’auto di grossa cilindrata con il denaro ricevuto dal marito e la cui disponibilità è stata provata attraverso l’esibizione degli estratti conto bancari. Così la sentenza n. 3804/17 della Cassazione, sesta sezione civile depositata ieri.

Una donna, dopo avere acquistato nel 2007 un’auto di grossa cilindrata, è accertata dall’amministrazione, che le ricupera a tassazione ai fini Irpef il maggior reddito rideterminato sinteticamente.

La contribuente si oppone ante la Ctp:

•l’acquisto dell’auto è stato effettuato con denaro ricevuto dal marito;

• tale disponibilità è stata provata attraverso l’esibizione degli estratti conto bancari senza che l’amministrazione ne abbia poi tenuto conto durante l’istruttoria.

L’ufficio si costituisce e ribadisce la legittimità del proprio operato:

• la prova contraria fornita dalla contribuente non basta in quanto limitata alla sola disponibilità delle somme dovendo invece dimostrarsi, oltre all’entità e alla durata del loro possesso, anche l’impiego per l’acquisto dell'auto;

• gli estratti conto bancari sono stati considerati ma la contribuente non ha dimostrato la provenienza delle somme.

Il giudice di primo grado sposa la tesi dell’amministrazione e respinge il ricorso e nonostante l’appello della contribuente la Ctr conferma la sentenza.

La donna ricorre allora alla Suprema Corte la quale accoglie il ricorso, cassa con rinvio ai giudici di merito per una nuova disamina, sulla base dei seguenti principi:

• gli importi messi a disposizione dal coniuge rilevano ai fini della prova contraria che il contribuente deve offrire all’amministrazione per contrastare il maggior reddito sintetico determinato senza che si debba dimostrare il collegamento tra entrate ricevute e uscite sostenute, cioè il «principio della concatenazione causale».

È vero che un precedente indirizzo giurisprudenziale imponeva non solo la prova della disponibilità delle entrate finanziarie ma anche la loro destinazione al sostenimento delle spese per incrementi patrimoniali. Ma esso è ormai superato dalla Cassazione n. 1455/16, che ha invece affermato come il contribuente non è più onerato dall'offrire alcuna altra prova, oltre a quella dell’effettiva disponibilità dei redditi.

La prova contraria da offrire all’amministrazione per contrastare il maggior reddito determinato sinteticamente non impone al contribuente neppure l’onere di dimostrare anche la loro provenienza in aggiunta all'effettiva disponibilità finanziaria delle somme destinate agli incrementi patrimoniali.

Ai fini di contrastare l’accertamento sintetico la prova documentale dell’entità delle entrate finanziarie e della loro adeguata durata del possesso può essere fornita anche solo con l’esibizione degli estratti conto bancari, sufficienti a dimostrare sia il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente sia anche la persistenza della durata nel possesso.

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