Imposte

Regime agevolato Iva sul servizio accessorio con unico prestatore e impianto nello stesso appalto

Le risposte a interpello 217 e 218 chiariscono l’applicazione del principio dell’accessorietà

Regime Iva agevolato anche per il servizio accessorio o dipendente dal servizio principale, a condizione che il prestatore sia lo stesso e a condizione che l’impianto sia all'interno del medesimo contratto di appalto.

Il principio dell’accessorietà, per il quale la prestazione secondaria è assorbita dal trattamento Iva della prestazione principale è stato ribadito in due pronunce di prassi (risposte a interpello 217 e 218).

Nella prima risposta, una società offre il servizio di sosta ai mezzi di trasporto nell’area parcheggio per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni doganali. Nella seconda, viene installato a favore di un privato un impianto fotovoltaico ed una colonnina per ricaricare l’auto elettrica. In entrambi i casi la richiesta del contribuente è nel senso di conoscere il corretto trattamento Iva della prestazione secondaria (sosta autoveicoli ed installazione colonnina).In particolare, in riferimento alla prima fattispecie, le Entrate osservano che di per sé la prestazione che consiste nel servizio di sosta di automezzi, essendo collegata ad un bene immobile espressamente determinato (cioè l’area attrezzata) e rappresentando l’immobile un elemento costitutivo della prestazione stessa, deve considerarsi rilevante sul piano territoriale nel luogo di ubicazione dell’immobile, ovvero in Italia.

Quanto alla tassazione occorre guardare, invece, alla prestazione principale, che in questo caso è non imponibile Iva rientrando nei «servizi relativi alle operazioni doganali» (articolo 9, comma 1, n. 4, del Dpr 633/1972). Se la prestazione secondaria integra, completa e rende possibile quest’ultima, se è resa tra i medesimi soggetti dell’operazione principale, se il suo fine è quello di permettere una migliore fruizione del servizio principale, allora essa non deve essere considerata autonomamente ma forma un tutt’uno con l’operazione doganale. Pertanto, anche la sosta sarà non imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Attenzione, però, al fatto che i soggetti che prestano i servizi principali ed accessori coincidano. Al riguardo le Entrate precisano che, quando le formalità doganali sono svolte da un altro spedizioniere operante nella stessa area, il servizio di sosta può essere considerato accessorio rispetto alla principale operazione doganale solo se eseguito per conto dello spedizioniere e a sue spese nei confronti dello stesso committente dell’operazione doganale.

Nell'altro documento di prassi, è la stessa norma richiamata a stabilire il nesso di accessorietà e dipendenza di una prestazione dalla principale. La disposizione in questione è il n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva ai sensi della quale sono soggette comunque all'aliquota agevolata del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e degli impianti, tra cui quelli «di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica». Sicché la colonnina di ricarica installata autonomamente e non dipendente dall'installazione dell'intero impianto fotovoltaico è soggetta all'aliquota Iva ordinaria. Ma se la stessa è fornita ed installata unitamente all'impianto – richiamando le parole dell'agenzia delle Entrate – «in modo da costituire un tutt'uno», anche tale fornitura beneficerà della tassazione al 10 per cento.

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