Imposte

Regime per cassa con eccezioni

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di Gianfranco Ferranti

Le imprese minori deducono per competenza le spese per le quali l’articolo 66 richiama le regole stabilite negli altri articoli del Tuir . Ma quelle di manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di pubblicità e di ricerca restano deducibili per cassa . Le rimanenze finali del 2016 devono essere integralmente dedotte dal reddito del 2017 ma non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo . Sono i principali chiarimenti della circolare 11/E di ieri che riguardano i criteri di determinazione del reddito applicabili dal 2017. L’Agenzia non ha, però, potuto risolvere il principale problema che preoccupa gli operatori, concernente le perdite (originate anche da tali rimanenze), che non sono riportabili in avanti. Servirà un intervento normativo, che uniformi la disciplina delle perdite di tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile.

Il criterio di cassa

La circolare conferma che il nuovo regime è “misto” cassa-competenza e si deroga al principio di competenza per i ricavi, i dividendi e gli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e le spese diverse da quelle per le quali l’articolo 66 del Tuir «richiama l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico» (ad esempio, quelle per l’acquisto di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, incorporati nei servizi, per utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi). Sono, altresì, deducibili per cassa le spese di manutenzione ordinaria (rispettando il plafond del 5%), di rappresentanza (fermi restando i limiti di deducibilità), di pubblicità e di ricerca (di base e applicata).

Lo stesso principio si applica per gli oneri fiscali e contributivi, gli interessi di mora e i compensi agli amministratori nonché per le sopravvenienze attive e passive derivanti dallo storno o dall’integrazione di componenti positivi o negativi che concorrono a determinare il reddito per cassa.

Per tali componenti assumono rilevanza anche i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto. Se le transazioni sono effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante si applicano i chiarimenti già forniti con riguardo al reddito di lavoro autonomo.

Il principio di competenza

Rilevano, invece, per competenza i componenti per i quali tale principio è attualmente previsto negli articoli del Tuir richiamati nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell’articolo 66, cioè: plusvalenze, minusvalenze , sopravvenienze attive o passive (diverse dalle precedenti), valore normale dei beni «autoconsumati», assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, quote di ammortamento di beni materiali e immateriali (anche promiscui), canoni di leasing (compreso il maxi-canone), perdite di beni strumentali e su crediti (anche relative a ricavi che si ritengono incassati alla data di registrazione dei documenti), accantonamenti di quiescenza e previdenza, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi.

Per gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale il calcolo del pro-rata di deducibilità delle spese va effettuato assumendo i ricavi e proventi determinati applicando il criterio di cassa, anche se l’ente applica quello di competenza per quantificare i proventi relativi all’attività istituzionale.

Le rimanenze

In sede di applicazione del nuovo regime e in tutti i casi di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato le rimanenze finali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del Tuir, che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente per competenza, sono interamente dedotte nel primo periodo del regime di cassa. Questo componente negativo “straordinario” va, tuttavia, portato in diminuzione del reddito minimo delle società non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel «periodo di osservazione».

L’Irap

Il criterio «improntato alla cassa» si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’Irap , che deve essere, quindi, ridotta delle dette rimanenze finali. Resta, invece, invariata la disciplina degli enti non commerciali, che applicano le regole delle società di capitali.

Agenzia delle Entrate, circolare 11/E/2017

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