Regime per cassa con eccezioni
Le
Il criterio di cassa
La circolare conferma che il nuovo regime è “misto” cassa-competenza e si deroga al principio di competenza per i ricavi, i dividendi e gli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e le spese diverse da quelle per le quali l’articolo 66 del Tuir «richiama l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico» (ad esempio, quelle per l’acquisto di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, incorporati nei servizi, per utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi). Sono, altresì, deducibili per cassa le spese di manutenzione ordinaria (rispettando il plafond del 5%), di rappresentanza (fermi restando i limiti di deducibilità), di pubblicità e di ricerca (di base e applicata).
Lo stesso principio si applica per gli oneri fiscali e contributivi, gli interessi di mora e i compensi agli amministratori nonché per le sopravvenienze attive e passive derivanti dallo storno o dall’integrazione di componenti positivi o negativi che concorrono a determinare il reddito per cassa.
Per tali componenti assumono rilevanza anche i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto. Se le transazioni sono effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante si applicano i chiarimenti già forniti con riguardo al reddito di lavoro autonomo.
Il principio di competenza
Rilevano, invece, per competenza i componenti per i quali tale principio è attualmente previsto negli articoli del Tuir richiamati nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell’articolo 66, cioè:
Per gli
Le rimanenze
In sede di applicazione del nuovo regime e in tutti i casi di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato le rimanenze finali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del Tuir, che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente per competenza, sono interamente dedotte nel primo periodo del regime di cassa. Questo componente negativo “straordinario” va, tuttavia, portato in diminuzione del reddito minimo delle società non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel «periodo di osservazione».
L’Irap
Il criterio «improntato alla cassa» si applica anche ai fini della determinazione della
Agenzia delle Entrate, circolare 11/E/2017