Adempimenti

Regime per cassa, rimanenze negli studi di settore

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Rimanenze finali per le imprese in contabilità semplificata con indicazione nel modello studi di settore. È quanto si desume dal provvedimento n. 25090/2018 del direttore dell’agenzia delle Entrate dello scorso 31 gennaio , che annuncia ufficialmente l’utilizzo di una nuova metodologia di modifica degli studi di settore, consistente nell’elaborazione di specifici correttivi da applicarsi al periodo d’imposta 2017. Questo al fine di consentire il monitoraggio per i soggetti in contabilità semplificata del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa.

Il provvedimento afferma testualmente che «la nuova metodologia dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all’interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti dall’articolo 66 del Tuir». Nel merito della vicenda va sottolineato come, in applicazione delle nuove regole in vigore dal primo gennaio 2017, previste dall’articolo 66 del Tuir, per i contribuenti in contabilità semplificata non è più necessaria l’indicazione delle rimanenze finali in dichiarazione dei redditi, poiché le stesse non concorrono più a formare il reddito imponibile.

La questione è stata di recente indirettamente confermata anche dall’approvazione dei modelli definitivi, da cui si evince che nel quadro G del modello 2018 relativo all’annualità 2017, sono stati letteralmente tolti i righi RG7 e RG8, destinati proprio alla compilazione dell’informazione sulle rimanenze finali (il modello “salta” dal rigo RG7 direttamente al rigo RG10 per non rinumerare tutti i campi previsti rispetto all’impostazione presente gli scorsi anni).

Negli studi di settore, invece, stando al contenuto del citato provvedimento, sarà anche quest’anno richiesta l’indicazione almeno del dato numerico complessivo delle rimanenze finali che, se non più funzionali alla determinazione del reddito, serviranno comunque per l’elaborazione dei correttivi per cassa.

Nel provvedimento si annuncia, infatti, che entro il prossimo 31 marzo la modulistica attualmente in vigore per l’annualità d’imposta 2017, verrà successivamente integrata con l’introduzione di informazioni aggiuntive (fra cui per l’appunto le rimanenze finali), atte a consentire proprio la raccolta delle notizie necessarie a garantire il funzionamento dei nuovi correttivi in elaborazione, al fine di gestire al meglio gli effetti del passaggio al regime di cassa.

Questo perché, il software Gerico, per le imprese, da sempre opera con logiche proprie della competenza e mal si concilia, quindi, con l’andamento finanziario che governa da quest’anno la determinazione contabile del reddito per questi soggetti.

Il passaggio, in quest’anno di transizione, si presenta in particolar modo delicato se si pensa all’assoluta particolarità per cui nelle situazioni contabili definitive valide ai fini fiscali (ex articolo 66 del Tuir) si dovranno riportare i dati delle rimanenze iniziali, ma non di quelle finali, con tutte le ricadute che questo potrebbe avere sul sistema di conteggio dei ricarichi, elaborato da Gerico che, se non opportunamente corretto, rischierebbe di portare a dei risultati assolutamente fuorvianti.

La soluzione prevista per cercare di adattare l’applicativo alle nuove regole, secondo quanto è possibile ricavare dal provvedimento di approvazione degli studi di settore dello scorso 31 gennaio, dovrebbe essere quella di gestire le informazioni atte a far funzionare i correttivi da inserire all’interno del modello nei dati extracontabili o direttamente nel quadro T, così da assicurare la solita corrispondenza biunivoca fra quanto indicato nel quadro G del modello dei redditi ed il quadro F degli studi di settore.

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