Imposte

Regime forfettario, controllo ampio sulla partecipazione societaria

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di Gian Paolo Tosoni


Capita di leggere qualche interpello all’agenzia delle Entrate e ci si chiede perché mai quella domanda l’abbiano fatta, e quindi la stessa Agenzia nel fornire la risposta cerca le ragioni di tale istanza. E magari pone dei dubbi, ipotizzando il controllo di fatto se il fatturato del forfetario diviene significativo.

Questa sensazione la si prova leggendo la riposta 334/2019 all’ennesima richiesta se sussiste una causa di incompatibilità per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge 190/2014.

L’istante era socio di una società a responsabilità limitata che svolgeva l’attività di consulenza nel settore assicurativo possedendo una partecipazione nella misura di un terzo.

L’interpellante era intenzionato a iniziare una attività di procacciatore d’affari non escludendo di operare anche a favore della società partecipata ma con compensi inferiori alla metà di quelli percepiti. Gli altri soci non erano parenti e non sussistevano fra i soci patti parasociali. L’attività di procacciatore appartiene a un settore di attività diverso da quello della società partecipata. L’aspirante forfetario era membro del consiglio di amministrazione della Srl.

Esaminando le cause ostative al regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d della citata legge 190/2014, la situazione appare un caso di scuola per dire che il regime forfetario è certamente applicabile. Infatti la norma dispone l’incompatibilità con il regime forfetario quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata la quale svolga una attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente in regime forfetario.

In primo luogo l’Agenzia mette in guardia il contribuente in ordine al tipo di attività, in quanto occorre in ogni caso avere riguardo all’attività effettivamente svolta in concreto dal contribuente, indipendentemente dai codici attività e dalla sezione in cui sono classificabili (vedi circolare dell’agenzia delle Entrate n. 9/2019). Nel caso in esame il richiamo della Agenzia è pertinente in quanto tra un procacciatore d’affari e una società di consulenza assicurativa il confine è labile.

L’Agenzia conferma che l’istante può applicare il regime forfetario, confermando peraltro il principio che relativamente alla natura dell’attività si deve fare riferimento al periodo di imposta e non all’anno precedente; comunque, ove si verificasse la sovrapposizione fra le attività della società e del contribuente forfetario, la perdita del regime scatterebbe dall’anno successivo.

La conclusione della risposta però è intrigante quando viene affermato che il socio prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50 per cento dell’intero fatturato e questa circostanza potrebbe integrare il controllo di fatto, qualora il forfetario ponga in essere un comportamento che possa andare in tal senso. Non riteniamo che si possa verificare il controllo di fatto perché il proprio fatturato può essere rilevante per se stesso, ma può essere esiguo per la società.

L’Agenzia non ha tuttavia ipotizzato il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata in quanto l’aspirante forfetario ricopriva la carica di amministratore.

Per approfondire: Il regime forfetario a cura di Gian Paolo Tosoni, in edicola e on line

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