Adempimenti

Regime forfettario, il Dl Rilancio non basta a tornare indietro

La risposta a interpello della Dre Puglia: la nuova cessione crediti non può giustificare un’uscita anticipata

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

L’attivazione del nuovo meccanismo di cessione dei crediti, con il decreto Rilancio del 2020, non è un motivo sufficiente a giustificare l’uscita anticipata dal regime semplificato, a favore del forfettario.

L’interessante spiegazione arriva con la risposta a interpello 917-93 della Dre Puglia, finora inedita. Si chiude così la porta a un contribuente che, subito prima dell’attivazione delle nuove regole collaterali al superbonus, aveva abbandonato il forfettario con l’obiettivo di sfruttare in pieno le detrazioni legate alle ristrutturazioni.

A fare la domanda all’agenzia delle Entrate, infatti, è un avvocato che nel 2019 aveva aderito al regime forfettario, applicando l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Nello stesso periodo aveva acquistato un immobile che nel 2020 aveva iniziato a ristrutturare: per godere delle detrazioni, che avrebbe perso con l’imposta sostitutiva, nel 2020 era passato al regime semplificato, esercitando l’opzione con la dichiarazione Iva di quell’anno.

Poche settimane dopo arriva, però, il Dl Rilancio a rovinare i piani e, oltre ad attivare il superbonus, introduce con l’articolo 121 il meccanismo di cessione del credito che, tra le altre cose, consente anche ai soggetti che godono di imposte sostitutive di utilizzare, per un’altra strada, la detrazione.

Il problema, però, è che l’adesione al regime semplificato comporta un vincolo triennale. Dal momento che il motivo del suo passaggio è venuto meno, il contribuente ritiene di poter tornare al regime forfettario, appellandosi alla clausola del Dpr 442/1997, che consente cambi del regime fiscale in conseguenza di modifiche normative: le detrazioni maturate nel frattempo saranno cedute a istituti di credito, sotto forma di crediti di imposta.

La Dre Puglia dell’agenzia delle Entrate è, però, di avviso diverso. La clausola in questione, infatti, consente di ripensare all’adesione solo in caso di modifiche ai sistemi di tassazione di riferimento. Il nuovo meccanismo di cessione dei crediti, però, non ha impatto sul regime semplificato o su quello forfettario. E neppure introduce «una nuova modalità di determinazione del reddito delle persone fisiche che svolgono lavoro autonomo». Insomma, siamo in un altro campo da gioco. Il professionista, quindi, dovrà «permanere nel regime fiscale semplificato fino alla conclusione del triennio».

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