La Cassazione, con l’ordinanza 34655/2024, ha statuito il principio che, in presenza dei requisiti sostanziali, il contribuente può accedere al regime per gli impatriati (anche) mediante istanza di rimborso. Tale principio, tuttavia, avrebbe secondo la Cassazione un’efficacia temporale limitata perché il Legislatore con il comma 5-ter dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 avrebbe introdotto un espresso “divieto di rimborso” a far data dalla sua entrata in vigore.
I giudici del rimborso transitorio
La Cassazione ha affermato che il contribuente, anche in assenza di una richiesta al proprio datore di lavoro e oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi, può chiedere a rimborso le maggiori imposte versate a titolo di Irpef rispetto a quelle da corrispondere applicando il “Regime speciale per i lavoratori impatriati” (di seguito, regime impatriati).
La possibilità di richiedere il rimborso sarebbe tuttavia ad tempus perché temporalmente limitata.
L’ordinanza...