Registratori di cassa, la sanzione è graduale
L’omessa verifica annuale del misuratore fiscale del negoziante non può comportare sia la sanzione principale pecuniaria sia la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio perché non esiste una sanzione specifica. Inoltre il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate non può equiparare l’omessa verifica del registratore alla sua omessa installazione in quanto per il principio di legalità il sistema sanzionatorio deve comunque essere basato su atti normativi aventi valore di legge. In ogni caso si tratta di due sanzioni tra loro alternative non cumulabili per cui la definizione agevolata con il pagamento preventivo della sanzione pecuniaria impedisce la chiusura temporanea dell’esercizio. Sono queste le conclusioni della Ctr Sardegna, sentenza 48/01/18 (presidente e relatore Leone).
Sulla scorta di un controllo strumentale della Guardia di finanza, l’amministrazione contestava ad un panettiere nel 2007 l’omessa verifica del misuratore fiscale di cassa.
Il panettiere pagava in misura ridotta l’atto di contestazione, ma l’ufficio comminava la sanzione accessoria della chiusura temporanea del locale per quindici giorni.
Secondo il ricorso del contribuente la sanzione accessoria della chiusura temporanea non può essere irrogata congiuntamente alla sanzione principale pecuniaria perché è prevista solo in caso di mancata installazione del misuratore fiscale. E non anche per la fattispecie di omessa verifica annuale; ciò viola il principio di legalità nell’irrogazione delle sanzioni per aver l’amministrazione equiparato le due fattispecie.
L’amministrazione resisteva, sostenendo che l’omessa verifica annuale del misuratore fiscale di cassa è violazione equiparabile alla mancata installazione in base ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e che quindi non c’è stata alcuna violazione del principio di legalità. La sanzione di chiusura temporanea dell’esercizio sarebbe dunque legittima.
I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno ragione al panettiere condannando anche l’amministrazione al pagamento di 3mila euro di spese di giudizio per i seguenti motivi:
• il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate non può sancire l’equiparazione tra l’omessa installazione di apparecchi misuratori fiscali e l’omessa verifica periodica e deve dunque sempre essere una legge dello Stato ad indicare con sufficiente specificazione i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell’Autorità non legislativa. Infatti il principio di legalità esclude l’analogia e richiede che il sistema sanzionatorio sia sempre affermato con atti normativi aventi valore di legge;
• per l’omessa installazione di apparecchi misuratori fiscali possono venire irrogate alternativamente la sanzione accessoria della sospensione della licenza di vendita finalizzata alla chiusura temporanea dell’esercizio dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi e la sanzione amministrativa da mille a 4mila euro, ma la preventiva definizione agevolata della sanzione pecuniaria impedisce comunque l’irrogazione della sanzione accessoria.