Imposte

Registro, verifica sul singolo atto

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di Luca Miele

Gli uffici finanziari, ai fini dell’ imposta di registro , devono avere riguardo unicamente al singolo atto che viene sottoposto per la registrazione, escludendo la possibilità di ricorrere a dati non direttamente desumibili dall’atto stesso .

Le modifiche apportate all’articolo 20 del Dpr 131/1986 (Tur) dalla norma inserita nell’articolo 13 del Ddl di bilancio 2018 sono volte a dirimere i dubbi interpretativi relativi alla portata applicativa dell’articolo 20 del Tur e introducono elementi di chiarezza sul tema delle (ri)qualificazioni di operazioni straordinarie.

Partiamo dai punti fermi. In primo luogo, è stabilito che l’articolo 20 del Tur va utilizzato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Non è possibile, quindi, qualificare come cessione di azienda il conferimento (scissione) di azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria.

Ciò non toglie, ma così è sempre stato, che l’ufficio finanziario possa “sindacare” l’intrinseca natura dell’atto e i suoi effetti giuridici basandosi sulle clausole contrattuali contenute nell’atto e sulle loro combinazioni.

L’articolo 20 Tur non può essere utilizzato per sostituire una forma giuridica legittima con un’altra forma giuridica legittima, anche se l’effetto economico delle due operazioni è analogo. In questo senso è rilevante anche il passaggio della relazione illustrativa alla norma in cui si afferma che non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote. Si tratta di una legittima scelta di un tipo negoziale in luogo di un altro tipo in ossequio al principio del legittimo risparmio d’imposta di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Altro punto fermo è che la norma antielusiva generale dello Statuto rileva anche ai fini dell’imposta di registro. L’introduzione di un inciso nell’articolo 53-bis del Tur rende evidente tale assunto che trova anche riscontro nel passaggio della relazione illustrativa in cui si legge: «Evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del Tur, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto».

Sul punto va evidenziato un ulteriore passaggio della relazione secondo il quale con le modalità previste dall’ articolo 10-bis dello Statuto potrà essere, quindi, ad esempio, contestato l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d’azienda. Il riferimento è alla qualificazione dello “spezzatino” dell’azienda in una cessione di azienda che, in realtà, non potendo essere contrastato con l’articolo 20 del Tur andrebbe contrastato con altri strumenti dell’ordinamento ma non con la norma antiabuso perché nella fattispecie si è più propriamente in presenza di evasione e, in particolare, di simulazione/dissimulazione.

Un aspetto delicato riguarda l’ efficacia temporale della nuova norma in quanto, in assenza di una specifica previsione, rileva la data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2018), lasciando aperto il tema dei rapporti tributari “pendenti” e delle controversie in essere.

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