Imposte

Regolarizzabili le e-fatture in ritardo ma inserite nella liquidazione Iva

I chiarimenti delle Entrate a quesiti emersi anche nel corso di Telefisco 2023

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le fatture elettroniche inviate allo Sdi oltre i termini ordinari, ma incluse nella liquidazione Iva e i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta sono violazioni formali regolarizzabili. Per le violazioni constatate nei Pvc consegnati fino al 31 marzo prossimo ci sarà sempre in futuro la possibilità di beneficiare delle sanzioni ridotte a un diciottesimo ove si giunga a un’adesione, senza necessità che l’istanza di adesione sia formulata dal contribuente. Inoltre, i ricorsi soggetti a reclamo per i quali l’interessato si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti possono effettuare la definizione della lite soltanto pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 6/E di ieri che risponde ad una serie di quesiti formulati nel corso degli incontri con la stampa specializzata, a partire dall’edizione 2023 di Telefisco . Di seguito alcune delle risposte ritenute più significative.

Definizione avvisi bonari

Il nuovo documento di prassi ripropone alcuni chiarimenti già forniti in occasione della circolare 1/E. Viene, infatti, confermato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (tardività versamento somme dovute o prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Irregolarità formali

Vengono ritenute formali e pertanto regolarizzabili con la prevista sanatoria le fatture elettroniche inviate tardivamente allo Sdi, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo regolare versamento dell’imposta dovuta, così come i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati all’Agenzia, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta.Secondo l’Agenzia sono violazioni formali e pertanto regolarizzabili secondo le regole previste per la sanatoria.

Ravvedimento speciale

Il versamento da eseguire per i cosiddetti impatriati per l’esercizio dell’opzione per la proroga non rappresenta una violazione «regolarizzabile» nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento ordinario.

Per quanto riguarda invece la regolarizzazione di eventuali dichiarazioni per le quali sono già state presentate integrative a sfavore o a favore nel corso degli scorsi anni, è possibile il ravvedimento speciale considerando tutte le correzioni intervenute.

Infine, l’Agenzia ha confermato che sono ravvedibili con la speciale procedura che consente il beneficio sanzionatorio a un diciottesimo, tutte le violazioni accertabili in base ad accertamento parziale (automatizzato, cioè in conseguenza degli elementi segnalati dall’anagrafe tributaria).

Definizione atti accertamento

Gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/73) non rientrano nella definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza con pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo, ma possono beneficiare del ravvedimento speciale. Sono altresì esclusi dal beneficio gli atti irrogazione di sole sanzioni.

Per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia su invito di iniziativa dell’ufficio anche successivi a tale data.

Definizione liti pendenti

Si definiscono con il pagamento del 100% e non del 90% le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 oggetto di ricorso/reclamo la cui costituzione in giudizio sia stata eseguita precedentemente a tale data ma prima dei 90 giorni in quanto il ricorso non è procedibile.

È stato poi chiarito che se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti che riguardino distintamente società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati, il socio e la società possono autonomamente e distintamente definire ciascuno atto da essi impugnato, utilizzando la procedura definitoria ritenuta più conveniente.

È ammissibile così la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice (con estinzione «parziale» del giudizio e prosecuzione per la parte non definita).

Rinuncia giudizi in Cassazione

La trattazione dell’udienza, a differenza di quanto avviene nella definizione delle liti, preclude la possibilità di effettuare la rinuncia.

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